Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge organica 15 agosto 2009

Articlo 7. Educación laica
El Estado mantendrá en cùalquier circunstancia su caracter laico en
materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las
corrientes y organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y
la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de
acuerdo a sus convicciones y de confomídad con la libertad religiosa
y de culto, prevista en la Constitución de la República.

Sentenza 22 gennaio 2009, n.985

La costruzione di un edificio non destinato all’esercizio del culto,
bensì finalizzato ad ospitare la sede di una associazione religiosa,
non può ritenersi rientrante tra le opere di urbanizzazione
secondaria, per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento dei
contributi concessori (nel caso di specie, la costruzione della sede
della Associazione dei Testimoni di Geova, non essendo qualificabile
quale luogo di culto o edificio religioso, veniva assoggettata dal
Comune al pagamento degli oneri concessori).

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Legge regionale 16 settembre 1988, n.48

Regione Lombardia, Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali". (BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988) (omissis) Art. 2. Tutela dell’utente: garanzie generali. 1. Ai fini dell’attuazione di quanto […]

Accordo addizionale 05 marzo 2009

Accordo 5 marzo 2009: Sesto Accordo Addizionale alla Convenzione per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960. Sesto Accordo Addizionale fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede alla Convenzione fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 Fra la Repubblica Austriaca e […]

Sentenza 14 aprile 2009, n.202/2008

La Corte, dopo avere richiamato il principio di separazione e di
laicità come elementi fondanti dell’ordinamento macedone, ribadisce
l’obbligo per i minori di frequentare la scuola primaria, la quale
deve essere neutra in quanto il minore non dispone dell’autonomia che
gli consente di recepire criticamente il messaggio religioso. Pertanto
l’insegnamento religioso e la frequenza di scuole private
religiosamente orientate è consentita per i bambini che superano la
scuola primaria.

(Traduzione del documento a cura della Dott. Kristina Ivanova Petrova,
addetta alla didattica presso la cattedra di Diritto Ecclesiastico
della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna)

Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica […]

Sentenza 14 aprile 2009, n.2262

Il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa Sede) nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica, frutto di una scelta assunta in sede concordataria, è come
tale non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa
pienamente aderente (lì dove viene costituzionalizzata la fonte
pattizia ai fini della regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa,
art. 7 secondo comma). Del resto, il coinvolgimento dell’autorità
ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare l’insegnamento
della religione cattolica, lungi dal minare il principio di laicità
dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza
tra tutte le religioni (art. 8 Cost.), rappresenta una scelta dettata
dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi,
il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito
di insegnamento della religione cattolica, con ciò non risultando
irragionevole la scelta della istituzione, ad opera del legislatore
provinciale, di un ruolo degli insegnanti di religione al fine di
assolvere il servizio di docenza previo giudizio di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano(l.p. n. 5/01). A questo proposito non è
irrilevante osservare che anche il legislatore statale (l.n. 186/03),
sia pur in epoca successiva a quella cui risale la contestata legge
provinciale n. 5/01, ha istituito due distinti ruoli che riguardano il
personale docente di religione cattolica. Con il che restando
confermato, sia pur indirettamente il rilievo secondo cui le modalità
a mezzo delle quali l’ordinamento statuale o locale appronta la
provvista dei docenti di religione cattolica per il disimpegno del
servizio di insegnamento non snaturano il modello di Stato laico
voluto dal Costituente, né accordano alla religione cattolica una
corsia preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il
presidio contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla
configurazione dell’insegnamento stesso in termini di “non-obbligo”
per la platea dei discenti, come messo in luce dalla Corte
Costituzionale fin nella sentenza n. 203 del 1989.

Ordinanza ministeriale 09 marzo 1995, n.80

Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80: “Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado”. (omissis) Art. 37 – Disposizioni generali l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli […]