Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 settembre 2009, n.19808

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per difetto
del consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei
coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome
comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso,
non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità
contemplata dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Sentenza 17 dicembre 2008, n.5248

E’ compito del giudice della delibazione procedere all’accertamento
della conoscenza o della conoscibilità, da parte di un coniuge, della
riserva unilaterale nutrita dall’altro, in piena autonomia rispetto al
giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si svolga con
esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del
processo canonico eventualmente acquisiti, e non dia luogo ad alcuna
integrazione di attività istruttoria in fase di delibazione . Tale
indagine deve venire condotta con particolare rigore, giacchè detto
accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di
speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti
la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di
rilievo e tutela costituzionali.

Ordinanza 03 giugno 2009

La kafala c.d. consesuale si realizza mediante l’accordo diretto tra
la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglato davanti ad un
notaio e poi omologato dal giudice. Considerato che, nel nostro
ordinamento si ritiene ormai acquisito il principio della
equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della kafala di
diritto islamico con il modello di affidamento nazionale, resta da
stabilire se anche la kafala consensuale possa o meno avere la
medesima efficacia. Al riguardo, si deve rilevare come il
provvedimento, siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal
giudice, debba ritenersi atto assimilabile all’affidamento ai fini che
qui interessano, producendo il medesimo effetto della kafala prevista
dall’ordinamento marocchino per i minori abbandonati e destinato a
cessare al compimento della maggiore età. Inoltre, quanto alla
ammissibilitò del collocamento extrafamiliare, in assenza di
condizioni di abbandono, non può non rilevarsi come l’interesse del
minore possa esssere più pienamente attuato anche in altro contesto,
soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori svluppo
e benessere.

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.

Legge 22 novembre 1988, n.517

Legge 22 novembre 1988, n. 517: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 283 del 2 dicembre 1988) 1. – 1) I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli […]

Accordo 01 settembre 2009

IN OLIR.IT:
NEWS:_ Ancona. Sottoscritto un nuovo accordo, tra la Regione Marche e
la Regione Ecclesiastica Marche, per l’assistenza ai sacerdoti
anziani_ (1 settembre 2009
[https://www.olir.it/news.php?notizia=2210&titolo=Ancona%3A+sottoscritto+un+nuovo+accordo%2C+tra+la+Regione+Marche+e+la+Regione+Ecclesiastica+Marche%2C+p…])
DOSSIER: LA CHIESA CATTOLICA IN ITALIA. NORMATIVA PATTIZIA
(aggiornamenti on line [https://www.olir.it/areetematiche/226/?prvw=1])