Circolare 29 ottobre 2009, n.45/E
Agenzia delle entrate: Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Agenzia delle entrate: Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
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I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti reato di
vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 403 del
codice penale: questa, infatti, non permettendo l’esatta
pre-individuazione del contenuto del precetto penale, appare in
contrasto con gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo
comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724,
primo comma, del codice penale da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 440 del 1995; perciò, l’imputato deve essere assolto
con la formula secondo la quale “il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, non potendo tale offesa empia rientrare nel reato
di turpiloquio (art. 726 del codice penale) in quanto il disvalore
penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell’ambito del
modificato art. 724.
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 402 del codice penale
non è sufficiente la mera offesa alla divinità o ai simboli e
persone venerati dalla religione, ma è necessario che le
manifestazioni oltraggiose siano tali da esporre al ludibrio, allo
scherno e al disprezzo la religione medesima. Integra gli estremi del
reato di cui all’art. 403 del codice penale non la mera offesa
arrecata ad un ministro di culto, bensì il vilipendio che attraverso
tale offesa si arreca alla religione cattolica; configura pertanto
tale reato l’offesa alla figura del pontefice anche quando la
persona fisica che lo rappresenta non sia ancora stata scelta dal
conclave.
Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato, considerata quale entità astratta ed indipendentemente dalle
sue manifestazioni esteriori, è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo.
La Normativa di Nonprofitonline Decreto16 ottobre 2009: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2008”. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la […]
L’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo
religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé
sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere
sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u.
edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in
un luogo strutturato e destinato ad abitazione.
Le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120
cod . civ., cosicché deve escludersi che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza, in sede di delibazione, trovi
ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano (Cass. 10
maggio 2006, n. 10796; 7 aprile 2000, n. 4387). In particolare, non è
ravvisabile sotto il difetto di tutela dell’affidamento della
controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo, in tema di
contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428,
secondo comma, cod. civ.), tale aspetto è invece del tutto ignorato
nella disciplina dell’ incapacità naturale vista quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso,
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico (Cass. 7 aprile 1997, n. 3002) .
La determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie
pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera _g_), della Costituzione (cfr. Corte Costizionale 30
luglio 2008, n. 311
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5178])
(nel caso di specie, si veda, in particolare, la tesi della parte
ricorrente secondo cui, tra l’altro, la definizione della posizione
protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle altre figure
religiose e di culto non potrebbe essere lasciata «alla disomogenea
determinazione regionale», in quanto non consentirebbe un trattamento
uniforme di tali soggetti nella Repubblica).