Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 23 ottobre 2009, n.25

L.R. 23 ottobre 2009 n. 25: "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel terriorio della Regione Lazio". Art. 1 Finalità. 1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini […]

Sentenza 15 dicembre 2009

La ricorrente, un’addetta ai registri dello stato civile,
rifiutava di registrare civil-partnerships; in seguito al suo
licenziamento ha lamentato una discriminazione indiretta nei suoi
confronti, derivante da una legge dello Stato che sarebbe di carattere
neutro e applicabile a tutti e non terrebbe conto delle
“obiezioni” di natura religiosa alle registrazioni delle
unioni civili. La richiesta neutra da parte dello Stato circa lo
svolgimento di pubbliche funzioni è giustificata e il carattere
indirettamente discriminatorio escluso. Il trattamento sfavorevole,
peraltro, non sarebbe fondato sulla religione ma sarebbe derivante
dall’atteggiamento di ostilità della ricorrente verso
comportamenti relativi (anche) all'orientamento sessuale. La
manifestazione del proprio credo non sempre riceve tutela: dal momento
in cui una legge dello Stato prevede le unioni civili (anche tra
persone dello stesso sesso), un pubblico funzionario non può
rifiutare di svolgere la propria professione affermando di essere
contrario, per motivi religiosi, a quella legge .

In
OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, sentenza
18 dicembre 2008, London Borough of Islington v. Miss Ladele

Circolare 29 ottobre 2009, n.45/E

Agenzia delle entrate: Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
[/areetematiche/documenti/documents/modello%20enti%20associativi.pdf]

Sentenza 29 dicembre 1988

I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti reato di
vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 403 del
codice penale: questa, infatti, non permettendo l’esatta
pre-individuazione del contenuto del precetto penale, appare in
contrasto con gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo
comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Sentenza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724,
primo comma, del codice penale da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 440 del 1995; perciò, l’imputato deve essere assolto
con la formula secondo la quale “il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, non potendo tale offesa empia rientrare nel reato
di turpiloquio (art. 726 del codice penale) in quanto il disvalore
penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell’ambito del
modificato art. 724.

Sentenza 24 marzo 1979

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 402 del codice penale
non è sufficiente la mera offesa alla divinità o ai simboli e
persone venerati dalla religione, ma è necessario che le
manifestazioni oltraggiose siano tali da esporre al ludibrio, allo
scherno e al disprezzo la religione medesima. Integra gli estremi del
reato di cui all’art. 403 del codice penale non la mera offesa
arrecata ad un ministro di culto, bensì il vilipendio che attraverso
tale offesa si arreca alla religione cattolica; configura pertanto
tale reato l’offesa alla figura del pontefice anche quando la
persona fisica che lo rappresenta non sia ancora stata scelta dal
conclave.

Sentenza 03 ottobre 1980

Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato, considerata quale entità astratta ed indipendentemente dalle
sue manifestazioni esteriori, è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo.

Decreto ministeriale 16 ottobre 2009

La Normativa di Nonprofitonline Decreto16 ottobre 2009: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2008”. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la […]

Sentenza 17 settembre 2009, n.4665

L’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo
religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé
sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere
sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u.
edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in
un luogo strutturato e destinato ad abitazione.