Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 ottobre 2017

CORTE EDU, CASO RATZENBÖCK AND
SEYDL V AUSTRIA, 26 OTTOBRE 2017 (RICORSO N. 29475/12)

2. The Court’s assessment

(…)

(b) Compliance with Article 14 of the
Convention read in conjunction with Article 8

(…)

(iii) Application of the general
principles to the present case

38. The applicants
claimed that they had been discriminated against as a different-sex
couple, as they had no possibility of entering into a registered
partnership, an institution they preferred to marriage. The Court
therefore has to examine first whether, for the purpose of Article 14
of the Convention, the applicants were in a comparable situation to
same-sex couples who have access to registered partnerships and, if
so, whether any difference in treatment was justified.
39. The
Court accepts that different-sex couples are in principle in a
relevantly similar or comparable position to same-sex couples as
regards their general need for legal recognition and protection of
their relationship (see paragraph 35 above).
40. The Court
observes that the exclusion of different-sex couples from the
registered partnership has to be examined in the light of the overall
legal framework governing the legal recognition of relationships. The
registered partnership was introduced as an alternative to marriage in
order to make available to same-sex couples, who remain excluded from
marriage, a substantially similar institution for legal recognition
(see paragraph 13 above). Thus, the Registered Partnership Act (see
paragraphs 13-16 above) in fact counterbalances the exclusion of
same-sex couples in terms of access to legal recognition of their
relationships which existed before the Act entered into force in 2010.
In the case of Schalk and Kopf the Court found that the Registered
Partnership Act gave the applicants, a same-sex couple, the
possibility of obtaining a legal status equal or similar to marriage
in many respects. The Court concluded that there was no indication
that the respondent State had exceeded its margin of appreciation in
its choice of rights and obligations conferred by the registered
partnership (see Schalk and Kopf, cited above, § 109). Thus, the
institutions of marriage and the registered partnership are
essentially complementary in Austrian law. In this connection, the
Court observes further that, as has already been pointed out in Schalk
and Kopf, the legal status initially provided for by the Registered
Partnership Act was equal or similar to marriage in many respects, and
there were only slight differences in terms of material consequences
(ibid., § 109). Moreover, the Court observes that the legal
frameworks governing marriage and the registered partnership were
further harmonised after the Court had adopted its judgment in the
case of Schalk and Kopf and also after the applicants had lodged the
present application, and that to date no substantial differences
remain (see paragraph 16 above).
41. The applicants, as a
different-sex couple, have access to marriage. This satisfies –
contrary to same-sex couples before the enactment of the Registered
Partnership Act – their principal need for legal recognition.
They have not argued for a more specific need. Their opposition to
marriage is based on their view that a registered partnership is a
more modern and lighter institution. However, they have not claimed to
have been specifically affected by any difference in law between those
institutions.
42. This being so, the Court considers that the
applicants, being a different-sex couple to which the institution of
marriage is open while being excluded from concluding a registered
partnership, are not in a relevantly similar or comparable situation
to same-sex couples who, under the current legislation, have no right
to marry and need the registered partnership as an alternative means
of providing legal recognition to their relationship. There has
therefore been no violation of Article 14 taken in conjunction with
Article 8 of the Convention.”

Sentenza 11 ottobre 2017, n.396990

"La Fédération
morbihannaise de la libre pensée, Mme P… J… et M. E…
Q…ont demandé au tribunal administratif de Rennes
d’annuler les décisions implicites de rejet nées
du silence gardé sur leurs demandes, présentées
au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin
2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement
public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et
d’enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant
disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un
jugement n°s 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions
contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de
procéder, dans le délai de six mois à compter de
la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du
monument dédié au pape Jean-Paul II.

(…)

11. Aux termes de l'article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit. à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires ainsi que des musées ou
expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour
objet d’assurer la neutralité des personnes publiques
à l’égard des cultes, s’opposent à
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public,
d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance
d’un culte ou marquant une préférence religieuse,
sous réserve des exceptions qu’elles
ménagent."

Parere 23 giugno 2017

"Il parere (…) è
dedicato al rapporto tra immigrazione e salute. Attingendo a una
serie di dati circostanziati, da quelli di
carattere epidemiologico a quelli sul numero degli sbarchi sulle
coste italiane, il parere richiama innanzitutto
l‟attenzione sull‟emergenza che sta mettendo a
dura prova la sostenibilità, non solo finanziaria, delle
varie misure lodevolmente
approntate negli ultimi anni
dall‟Italia per gestire il flusso migratorio, dalle
fasi del salvataggio in mare e della prima assistenza
all‟accoglienza diffusa nei vari comuni del Paese. Il
fenomeno non viene però qui considerato solo
in quest‟ottica, di natura più emergenziale: vi
è infatti anche un‟immigrazione che oramai si
è radicata ed è divenuta permanente, prova ne sia che
gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni e nel
corso del 2015 ben 178.000 sono diventati cittadini italiani.
(…)
Il focus del parere può essere individuato nella
tutela della “salute”, principio scolpito
nell‟identità costituzionale italiana come diritto
sociale, ossia come bene della persona e della
collettività, da garantire, nel suo contenuto essenziale e
senza discriminazioni, a chiunque si trovi sul territorio
nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano
giunte nel nostro paese in modo regolare o meno, che siano
irregolari, profughi, richiedenti asilo o cosiddetti migranti
economici.
(…)
Tra le varie raccomandazioni finali,
– si richiama la responsabilità della comunità
internazionale sul fenomeno dell‟immigrazione e sulle cause che
ne sono all‟origine, invitando nel contempo a condividere lo
straordinario impegno, profuso negli ultimi anni in modo esemplare
dall‟Italia, per salvare innumerevoli vite umane e garantire il
rispetto del diritto alla salute come diritto umano fondamentale e
universale;
– si evidenziano le criticità sollevate da
un‟applicazione molto disomogenea dell‟Accordo Stato
– Regioni del 20.12.2012 (paragrafo 2), proponendo quindi di
rafforzare il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Ministero
della Salute;
– si propone di sviluppare celermente adeguate
modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dal SSN per la salute della popolazione
immigrata irregolare;
– si propone di istituire un dividendo
sulle risorse degli stati maggiormente industrializzati, da versare su
un fondo istituzionale destinato ai paesi più poveri;

si chiede che venga introdotto nel nostro ordinamento il reato di
tortura e che esso sia sanzionato adeguatamente: ciò per
contrastare le esperienze drammatiche, alle quali sono sottoposti i
migranti e in particolare le donne – detenzioni arbitrarie,
trattamenti disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto
ricatto – esperienze che possono aver luogo anche nel territorio
italiano (per esempio ad opera degli scafisti nelle acque territoriali
italiane);
– si suggerisce di allestire forme di accoglienza
specifiche per le donne che hanno subito ripetutamente violenza nel
corso del viaggio di arrivo in Italia;
– si consiglia di
rafforzare l‟impegno a favore dell‟educazione sanitaria,
anche potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori
familiari e i servizi di salute mentale;
– si raccomanda un
progressivo aumento delle competenze interculturali degli operatori
del SSN e un‟adeguata valorizzazione, all‟interno dei
percorsi formativi universitari rivolti ai futuri medici e
professionisti della salute, delle Medical Humanities e di studi e
ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva
interculturale;
– si invitano i relativi Ordini professionali ad
aggiornare i propri codici deontologici, con espliciti riferimenti al
dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti
identità culturali di appartenenza dei pazienti."

Ordinanza 13 dicembre 2017, n.29886

"la riconducibilità di
una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini
dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale
riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973,
n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto
in ordine al concreto esercizio dell'attività (cfr. per
riferimenti Cass. n. 1633-95 e anche Cass. n. 12871-01; da ultimo
Cass. n. 25586-16); e a tal fine non è sufficiente che gli enti
di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma
occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del
1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto
carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in
presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente,
che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e
immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il
procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti;

il punto decisivo è che l'affermazione della CTR,
secondo la quale l'associazione aveva posto in essere una vera e
propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito,
mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di
corsi a beneficio di soggetti non associati, si basa su un
corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente
contrastata"

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.tcnotiziario.it

Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418

"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."

FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it

Sentenza 14 dicembre 2017

“II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION AND
ARTICLE 14 IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 8 AND 12 OF THE CONVENTION
 

137. The applicants complained about the refusal to
register their marriages, contracted abroad, and the fact that they
could not marry or have any other legal recognition of their family
union in Italy. They considered that the situation was discriminatory
and based solely on their sexual orientation. They cited Article 8, 12
and 14.”

Protocollo di intesa 30 agosto 2017

"ART. 3
 
– La ASL Napoli 1 Centro,
nell’ambito delle azioni descritte in premessa previste dal
Progetto Equità in Salute-Progetto Pilota ASL Napoli 1 Centro e
attraverso le articolazioni aziendali coinvolte
nell’attività progettuale (dr. Raffaele IANDOLO del
Distretto Sanitario n. 27 ASL NA 1 Centro)
 

La rete di offerta solidale costituita dell’Arcidiocesi di
Napoli (in tutte le sue articolazioni, parrocchie, strutture, servizi
ed opere segno), dalla Fondazione “In Nome della Vita” e
dall’Associazione “MASS”
 
Si
impegnano ad attivare – nell’ambito delle azioni previste dal
Progetto Equità in Salute – forme di diretta e concreta
collaborazione.
Nel dettaglio:
Camper
Sanitario-Unità Mobile Senza Dimora-UMI.
Tale azione, che mira a garantire ai senza dimora – italiani e
stranieri – presenti nella città di Napoli un’assistenza
sanitaria di base ad opera di una equipe integrata sanitaria e
sociale, opererà in stretta collaborazione con
l’Arcidiocesi di Napoli ed avrà, come qualificati
riferimenti territoriali di intercettazione della domanda, la rete
delle mense dei S.F.D. e le parrocchie che insistono sui nove Decanati
cittadini e, in particolare, quelle allocate nei quartieri a
più alta concentrazione di senza dimora e che offrono servizi e
luoghi di aggregazione a tale tipologia di persone. All’uopo,
s’individua nell’Ufficio Diocesano Migrantes, per le sue
peculiarità, l’interfaccia operativa con l’ASL
Napoli 1 Centro. Inoltre verrà valutata, grazie alla
disponibilità dei medici dell’Associazione
“MASS”, la loro possibile partecipazione
all’attività dell’UMI che, da progetto, prevede
un’equipe integrata (composta da un medico, un infermiere, un
mediatore culturale e un autista) che opererà sul territorio
cittadino per 30 ore a settimana in orario serale ( ore
17-21)."

Legge regionale 10 aprile 1989, n.12

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989) Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio di assistenza religiosa […]

Legge regionale 30 dicembre 2009, n.33

Regione Lombardia. Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) CAPO III NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI Art. 67 (Oggetto e finalità) 1. Il presente capo disciplina le attività […]