Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 marzo 1963

Fatto costitutivo del delitto di vilipendio della religione dello
Stato è l’offesa grave diretta contro le credenze fondamentali
della religione stessa, offesa che, esprimendosi con atti, gesti,
parole, disegni, immagini, suoni o qualsiasi altra forma di
manifestazione del pensiero e del sentimento, assuma il carattere
della derisione, del disprezzo, del dileggio o dello scherno, si che
l’agente mostri di tenere a vile l’istituzione tutelata dalla
legge. Commette pertanto vilipendio della religione dello Stato il
regista che, nel rappresentare la ripresa cinematografica di alcune
scene della passione di Cristo, metta in ridicolo simboli e soggetti
sacri, costituenti l’intima essenza della religione, attraverso il
commento musicale, la mimica degli attori, il dialogo e i rumori.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 14 dicembre 2009, n.3250

Esta sentencia resuelve el recurso de apelación
contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla-León
contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 14
de noviembre de 2008
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4830].
El Ministerio Fiscal propuso la confirmación de la sentencia
apelada. En la sentencia se estima parcialmente el recurso. El
fundamento jurídico séptimo declara la nulidad parcial de la
decisión del Consejo escolar que impugna la presencia de los citados
símbolos por entender que, en consonancia con la doctrina del TEDH
(sentencia Lautsi c. Italia
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=5146]) puede este
tribunal entender que la presencia de cualesquiera símbolos religioso
(y también ideológicos y políticos) puede hacer sentir a los
alumnos (especialmente vulnerables por estar en formación) que son
educados en un ambiente escolar caracterizado por una religión en
particular, suponiendo al Estado más próximo de una religión que de
otra o simplemente más próximo al hecho religioso. Esta
circunstancia puede ser perturbadora para el libre desarrollo de la
personalidad y contraria al derecho de los padres a que sus hijos
reciban una educación conforme a sus convicciones.
Sin embargo, esta nulidad no puede declararse indiscriminadamente,
generalizadamente. En aquellos casos en que no hay petición, no hay
conflicto y por tanto no hay vulneración de derechos fundamentales.
Así pues, en aquellas aulas y para el curso escolar concreto en que
medie una petición de retirada de cualquier símbolo religioso o
ideológico, petición materializada por los padres del alumno y la
cual revista las más mínimas garantías de seriedad, deberá
procederse a su retirada inmediata. Otro tanto debe realizarse en los
espacios comunes del centro. En aquellas aulas en las que cursen
alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su contrariedad a la
persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que
existe conflicto alguno y, por tanto, será procedente su
mantenimiento o existencia.

Decreto 26 luglio 2001, n.CCCLVI

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO N. CCCLVI — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali. 26 luglio 2001 IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO […]

Legge provinciale 28 maggio 2009, n.6

Legge provinciale 28 maggio 2009, n. : "Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio". Art. 1 Oggetto 1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell’ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e […]

Legge regionale 09 dicembre 2009, n.31

L.R. Piemonte 9 dicembre 2009, n. 31: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1.La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza […]

Delibera 16 dicembre 2009, n.98

L'Amministrazione Comunale di Osimo, ispirata e colpita dal noto, recente, pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, ha predisposto il seguente Ordine del Giorno. L'Ordine PRESO ATTO della sentenza pronunciata in data 13.10.2009 dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in accoglimento del ricorso presentato da […]

Lettera apostolica 26 ottobre 2009

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE Quaedam in Codice Iuris canonici immutantur BENEDICTUS PP. XVI Omnium in mentem Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges, die 25 mensis Ianuarii anni 1983 promulgata, revocavit Ecclesiam, utpote quae communitas sit spiritualis simul ac visibilis atque hierarchice ordinata, iuridicis normis indigere «ut exercitium munerum ipsi divinitus concreditorum, sacrae praesertim potestatis et […]

Decreto ministeriale 04 novembre 2009, n.89

D.M. 4 novembre 2009, n. 89: “Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2009/2010”.   Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   VISTO l’art. 12 della legge 241/1990 VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il […]