Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 18 giugno 1949, n.385

L. 18 giugno 1949, n. 385, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (in Gazz. Uff. 12 luglio 1949, n. 157, S.O.) Art. 1. Il Presidente […]

Accordo 17 marzo 2008

Per approfondire in OLIR.it:
CITTÀ DEL VATICANO: Accordo tra la Santa Sede e il Principato di
Andorra (17 marzo 2008) leggi
[https://www.olir.it/news.php?notizia=1574&titolo=Citta+del+Vaticano%3A+Accordo+tra+la+Santa+Sede+e+il+Principato+di+Andorra+%2817+marzo+2008%29]

Sentenza 07 dicembre 1960

Si deve riconoscere alla Chiesa cattolica il diritto di rappresentare
ai fedeli il dissidio ideologico con il comunismo, nonché il pericolo
che il trionfo politico del medesimo rappresenterebbe per la
conservazione dei valori spirituali affermati dal Cristianesimo. Se,
pertanto, il sacerdote, nella sua predica durante la Messa, limita il
tema al dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo invitando i
fedeli a non dare il loro appoggio al partito comunista e ad altri
schieramenti politici che direttamente lo sostengono, evidentemente
non trascende la materia religiosa, cadendo nella politica in senso
tecnico, perché ogni dissertazione limitata al contrasto tra due
ideologie non ha carattere politico, ma religioso. A diversa
conclusione si deve pervenire quando il sacerdote scende sul terreno
politico vero e proprio inducendo i fedeli a votare per un determinato
partito o per determinati candidati, anche quando l’argomento,
nettamente politico, sia camuffato con capziose velature di
dissertazione religiosa.

Sentenza 05 novembre 1985

A norma del paragrafo 1 del protocollo addizionale all’Accordo di
modificazione del Concordato lateranense, recepito con la legge di
ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, non è più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi,
della religione cattolica come religione dello Stato italiano;
conseguentemente, sono venuti meno tutti quei reati, come quello
previsto dall’art. 724 del codice penale o dall’art. 402 dello
stesso codice, che puniscono esclusivamente le offese a tale
religione.

Decreto 12 febbraio 1963

Sostanziandosi il delitto di pubblico vilipendio della religione dello
Stato nell’attacco alle credenze fondamentali della religione
medesima (idea di Dio, dogmi, sacramenti, riti e simboli della
Chiesa), non ne ricorrono gli estremi nell’opera cinematografica
nella quale si esprime, sia pure mediante un simbolismo di discutibile
gusto, la polemica del regista contro manifestazioni di pratica
religiosa alternantisi con episodi di vera e propria superstizione.

Sentenza 05 luglio 1971

E’ da escludere che nel corso dell’assemblea, indetta la sera del
4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di
Firenze, i sacerdoti e i laici intervenuti durante il dibattito
istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la
celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato
arcivescovile.

Sentenza 20 febbraio 1967

Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.

Sentenza 07 marzo 1963

Fatto costitutivo del delitto di vilipendio della religione dello
Stato è l’offesa grave diretta contro le credenze fondamentali
della religione stessa, offesa che, esprimendosi con atti, gesti,
parole, disegni, immagini, suoni o qualsiasi altra forma di
manifestazione del pensiero e del sentimento, assuma il carattere
della derisione, del disprezzo, del dileggio o dello scherno, si che
l’agente mostri di tenere a vile l’istituzione tutelata dalla
legge. Commette pertanto vilipendio della religione dello Stato il
regista che, nel rappresentare la ripresa cinematografica di alcune
scene della passione di Cristo, metta in ridicolo simboli e soggetti
sacri, costituenti l’intima essenza della religione, attraverso il
commento musicale, la mimica degli attori, il dialogo e i rumori.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.