Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 23 dicembre 2009, n.191

Legge 23 dicembre 2009, n.191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (in Gazz. Uff. Serie Generale n. 302 del 30-12-2009, Supplemento Ordinario n. 243) (Omissis) Art. 2. (Disposizioni diverse) (Omissis) 250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge […]

Sentenza 20 novembre 2009, n.24500

La necessita’ che ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lg. n. 504 del 1992
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2995], le attivita’
esercitate negli immobili “non siano produttive di lucro e di reddito”
costituisce imprescindibile “condizione” per la delimitazione della
fattispecie legale della esenzione suddetta.
Di conseguenza, tenuto conto che la retroattivita’ propria
dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al
significato attribuito alla legge interpretata, non puo’ ritenersi
che rientri tra le possibili letture del D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7, lett. i, la successiva disposizione con la quale il legislatore ha
stabilito che l’esenzione in questione “si intende applicabile” alle
“attivita’” indicate nella lettera suddetta, una volta (L. n. 248
del 2005 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3454]) “_a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale_” di quelle
attivita’ e, successivamente, (D.L. n. 223 del 2006, convertito
nella L. n. 248 del 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=3743]), (solo) se quelle
attivita’ “_non abbiano esclusivamente natura commerciale_”. E’
infatti evidente che le due previsioni, circa la rilevanza (peraltro
di differente latitudine per ciascuna norma) ai fini dell’esclusione
dall’imposta della “natura commerciale” dell’attivita’ svolta
nell’immobile, tolgono valore – imponendo una valutazione
ermeneutica della disciplina normativa del tutto diversa dalla
precedente – alla produzione “di lucro e di reddito” , gia’ ritenuta
ostativa al riconoscimento dell’esclusione dall’imposta in base
alla sola previsione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i.
Si deduce perciò che nelle indicate sopravvenute norme difetta
qualsiasi carattere di interpretazione autentica perche’ esse –
imponendo di comunque valutare la “_natura commerciale_”
dell’attivita’ espletata, considerata ostativa all’esclusione
dall’imposta in base all’art. 7, lett. i), innovano la disciplina
di quello che la Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006 n. 429
[http://https://www.olir.it/documenti/?documento=4000]) ha definito il
“requisito oggettivo delle attivita’ da svolgersi negli immobili ai
fini dell’esenzione dall’ICI” e, di conseguenza, che – nel caso di
specie – nessuna di essa e’ applicabile, essendo quest’ultimo
regolata dal testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 vigente al
momento di riferimento dell’imposta, nel caso (ampiamente) anteriore
all’entrata in vigore delle nuove norme.

Legge 18 giugno 1949, n.385

L. 18 giugno 1949, n. 385, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (in Gazz. Uff. 12 luglio 1949, n. 157, S.O.) Art. 1. Il Presidente […]

Accordo 17 marzo 2008

Per approfondire in OLIR.it:
CITTÀ DEL VATICANO: Accordo tra la Santa Sede e il Principato di
Andorra (17 marzo 2008) leggi
[https://www.olir.it/news.php?notizia=1574&titolo=Citta+del+Vaticano%3A+Accordo+tra+la+Santa+Sede+e+il+Principato+di+Andorra+%2817+marzo+2008%29]

Sentenza 07 dicembre 1960

Si deve riconoscere alla Chiesa cattolica il diritto di rappresentare
ai fedeli il dissidio ideologico con il comunismo, nonché il pericolo
che il trionfo politico del medesimo rappresenterebbe per la
conservazione dei valori spirituali affermati dal Cristianesimo. Se,
pertanto, il sacerdote, nella sua predica durante la Messa, limita il
tema al dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo invitando i
fedeli a non dare il loro appoggio al partito comunista e ad altri
schieramenti politici che direttamente lo sostengono, evidentemente
non trascende la materia religiosa, cadendo nella politica in senso
tecnico, perché ogni dissertazione limitata al contrasto tra due
ideologie non ha carattere politico, ma religioso. A diversa
conclusione si deve pervenire quando il sacerdote scende sul terreno
politico vero e proprio inducendo i fedeli a votare per un determinato
partito o per determinati candidati, anche quando l’argomento,
nettamente politico, sia camuffato con capziose velature di
dissertazione religiosa.

Sentenza 05 novembre 1985

A norma del paragrafo 1 del protocollo addizionale all’Accordo di
modificazione del Concordato lateranense, recepito con la legge di
ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, non è più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi,
della religione cattolica come religione dello Stato italiano;
conseguentemente, sono venuti meno tutti quei reati, come quello
previsto dall’art. 724 del codice penale o dall’art. 402 dello
stesso codice, che puniscono esclusivamente le offese a tale
religione.

Decreto 12 febbraio 1963

Sostanziandosi il delitto di pubblico vilipendio della religione dello
Stato nell’attacco alle credenze fondamentali della religione
medesima (idea di Dio, dogmi, sacramenti, riti e simboli della
Chiesa), non ne ricorrono gli estremi nell’opera cinematografica
nella quale si esprime, sia pure mediante un simbolismo di discutibile
gusto, la polemica del regista contro manifestazioni di pratica
religiosa alternantisi con episodi di vera e propria superstizione.

Sentenza 05 luglio 1971

E’ da escludere che nel corso dell’assemblea, indetta la sera del
4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di
Firenze, i sacerdoti e i laici intervenuti durante il dibattito
istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la
celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato
arcivescovile.

Sentenza 20 febbraio 1967

Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.