Sentenza 22 gennaio 2010, n.1096
ll carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente
di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei
ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno di mantenimento, in
quanto – proprio in considerazione di detta precarietà – tale
rapporto è destinato ad influire solo su quella parte dell’assegno
volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia
giuridicamente garantite, che l’art. 5 della legge sul divorzio ha
inteso tutelare finché l’avente diritto non contragga un nuovo
matrimonio. Né la nascita di un figlio può considerarsi idonea a
mutarne sotto il profilo giuridico la natura, potendo di fatto
cementare l’unione ma senza dar luogo all’insorgenza di diritti ed
obblighi, in quanto il soggetto economicamente più debole non
acquisisce comunque il grado di tutela necessario a giustificare la
perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.