Ordinanza 29 gennaio 2010, n.71
Il libero uso della lingua di origine deve essere ricondotto al nucleo
fondamentale dei diritti dell’individuo, connotandone fortemente la
personalità e permettendogli piena libertà di espressione e di
comunicazione. Imporre ad una persona l’uso di una lingua diversa da
quella nazionale, se non giustificato da un solido rispetto del
principio di ragionevolezza, costituisce illegittima disparità di
trattamento che rientra nella nozione di discriminazione del nostro
ordinamento.
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In proposito il commento
[http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commento_ordinanza_brescia_29012010.pdf]
all’ordinanza di _Nicola Fiorita _(Università della Calabria) e _Lisa
Iovane_ (Università di Firenze) sul sito dell’ASGI – Associazione per
gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
[http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=837&l=it]