Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 09 febbraio 2010, n.4

L.R. Marche 9 febbraio 2010, n. 4: "Norme in materia di beni e attività culturali". (BUR n. 17 del 18 febbraio 2010) CAPO I Oggetto e finalità Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali […]

Ordinanza 14 gennaio 2010, n.7

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma terzo della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in
cui, in caso di convivenza more uxorio, condiziona – a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
con la sentenza n. 404 del 1988 – la successione nel contratto di
locazione del convivente, rimasto ad abitare l’immobile locato, alla
presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. A questo
proposito si deve infatti ricordare la profonda diversità che
caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale
e la conseguente impossibilità di una automatica parificazione delle
due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i
rispettivi regimi. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla
comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la
cessazione di quella senza prole, trattandosi di situazioni del tutto
disomogenee rispetto alle quali non è invocabile il principio di
eguaglianza.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4059

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).

Legge regionale 15 dicembre 2008, n.34

L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34: "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri". Art. 1 (Finalità, oggetto e principi della disciplina) 1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti […]

Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4

In OLIR.it:
L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5284]: “Norme in materia di
attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”.

Sentenza 08 dicembre 2009

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto alla
pensione di reversibilità ad una donna di etnia Rom che si era
sposata solo in base ai riti della comunità Rom e che non aveva mai
celebrato matrimonio civile. La ricorrente si era rivolta alla Corte
di Strasburgo in seguito alla sentenza del 2007 del Tribunal
Constitucional spagnolo
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4450], che aveva
negato il carattere discriminatorio del diniego a ricevere tale
trattamento previdenziale. Secondo il giudice europeo non integra,
invece, una discriminazione l’assenza di riconoscimento degli effetti
civili del “matrimonio gitano”, la cui disciplina spetta unicamente al
legislatore nazionale.

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* Commento di W. Citti [http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=753&l=it]
(ASGI)
* Commento di Fernando Rey Martínez
[http://www.gitanos.org/upload/37/90/Sentencia_Munoz_Diaz_v._Espana__de_8_de_diciembre_de_2009__del_TEDH.pdf].
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de
Valladolid. Vocal del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano