Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Concordato 26 febbraio 1965

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET SAXONIAM INFERIOREM CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E IL LAND NIEDERSACHSEN (A.A.S., vol. LVII (1965), n. 12, pp. 834-856) Sua Santità il Papa Paolo VI e il Presidente dei Ministri del Niedersachsen concordi nel desiderio di consolidare e promuovere in spirito di amicizia i rapporti tra la Chiesa Cattolica e […]

Sentenza 15 aprile 2010, n.138

La questione di legittimità degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso», sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. deve
essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata. Per “formazione
sociale” (ex art. 2 Cost.) deve infatti intendersi ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di
una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da
annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,
ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
– il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si
deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento
– che necessariamente postula una disciplina di carattere generale,
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia
– possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio. Ne deriva, dunque, che,
nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento,
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in
relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e
quella della coppia omosessuale, trattamento che la Suprema Corte può
garantire con il controllo di ragionevolezza.

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Un commento alla sentenza in www.associazionedeicostituzionalisti.it:
:: Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto
“garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una
pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Romboli01.pdf],
di Roberto Romboli

Lettera 18 maggio 2001

Ad exsequendam ecclesiasticam legem (*) (*) Traduzione pubblicata su L'Osservatore Romano – 27 marzo 2010. Per il testo ufficiale: Acta Apostolicae Sedis 93, 2001, pp. 785-788. Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'articolo 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e […]

Sentenza 06 aprile 2010, n.1911

Nella deliberazione del consiglio d’istituto, con cui viene
autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle
comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto
discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione
cattolica, dal momento che tale visita programmata non può essere
definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo
la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma
assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a
evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo
della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione
di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

In OLIR.it: TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, n. 3635 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4469]

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Per approfondire: cfr., contra, TAR Veneto sentenza 20 dicembre 1999,
n. 2478; e TAR Veneto sentenza 2 marzo 1995, n. 489

Contratto collettivo 01 gennaio 1993

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da parrocchie 1993-1995 PRESENTAZIONE Il CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti da parrocchie, per il triennio 1993-95, che presentiamo, non ha novità particolari circa il contenuto normativo, in quanto i rappresentanti dei sacristi ritengono il testo ormai collaudato. Inevitabili invece alcuni […]

Deliberazione 22 marzo 2010, n.368

Regione Toscana. Deliberazione Giunta regionale del 22 marzo 2010, n. 368, Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Toscana Impegno Comune. Approvazione schema. (in B.U.R. 31 marzo 2010 , n. 13) LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza […]

Parere 02 novembre 2009, n.2750/09

Dalla lettura di talune norme fondamentali della Costituzione
italiana, in particolare dagli artt. 7, 8, 19, 20, emerge un favor
religionis che non può essere disconosciuto in sede amministrativa
ogni qualvolta dovessero sorgere problemi interpretativi e di
applicazione delle norme relative agli enti ecclesiastici.
Nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli
enti ecclesiastici, il requisito dello svolgimento della «attività
di religione o di culto» previsto dall’art. 16, l. 20 maggio 1985 n.
222, deve essere attentamente valutato, caso per caso, e deve essere
riconosciuto ricorrente quando in concreto siano ‘essenzialmente’
perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo
stesso art. 16, attività che per l’avvenuta evoluzione dei concetti
di ‘religione e di culto’, può essere più largamente intesa (anche
rispetto a quanto in precedena espresso in proposito dal Consiglio di
Stato), purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle
peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa.
Per evitare che il rispetto della normativa nella sua interpretazione
possa dar luogo ad applicazioni puramente formali, occorrerà che nel
concreto l’Amministrazione verifichi, di volta in volta, l’effettiva
corrispondenza delle attività perseguite con le più volte
evidenziate finalità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto
sussistente il requisito del perseguimento di finalità di religione e
di culto nella fondazione ‘Museo Diocesano’, dell’Istituto Storico
‘San Josemaria Escriva’, e della fondazione ‘Duomo di Mestre’.

Sentenza 26 febbraio 2010, n.7811

La semplice vecchiaia ed anche il fatto di essere soli non costituisce
una condizione che di per sè giustifica uno stato di infermità o
deficienza psichica tanto da poter configurare il reato di
circonvenzione (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto in
particolare esistente la contraddittorietà della motivazione della
sentenza di appello nella parte in cui si faceva cenno al fatto che la
parte offesa fosse motivata da sentimento religioso, il che sembrava
indicare che quest’ultima, proprio perchè dotata di animo
caritatevole e generoso, fosse conscia delle proprie azioni).

Sentenza 17 febbraio 2010, n.901

E’ legittimo il provvedimento della Soprintendenza recante
annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune ad
una Parrocchia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a casa
canonica e locali di ministero pastorale, avendo tali opere
– secondo provvedimento di annullamento impugnato – “destinazione
ricreativa o residenziale” (la prima quanto ai locali per incontri e
aggregazioni, la seconda per la casa canonica).  Tali opere non
potrebbero perciò considerarsi rietranti tra la c.d. opere di
urbanizzazione secondaria e “attrezzature religiose “, con conseguente
loro riferibilità alla categoria dei locali “a destinazione d’uso
ricreativo o residenziale”, di cui è vietata la costruzione – nel
caso di specie – ai sensi dell’art. 14, punto 4  del Piano
Territoriale Paesistico vigente.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

Il riferimento, ai fini della maturazione del requisito di anzianità
di servizio, degli insegnamenti resi “nelle scuole statali e
paritarie”, previsto per la partecipazione a concorso riservato per
insegnanti di religione (decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione in data 2 febbraio 2004), non si configura
irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che
ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici
previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i
generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti
dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di
servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse
parificate. Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali
non rientra in tale ambito, esso non è dunque stato preso in
considerazione per l’accesso a detto concorso riservato.