Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 gennaio 2018

Il caso riguarda la decisione assunta
dai medici di interrompere i trattamenti sanitari che mantengono in
vita una minore di 14 anni, ricoverata in stato vegetativo.
Secondo la Corte EDU, il ricorso presentato dai genitori, che si sono
opposti all'interruzione della terapia, è inammissibile.
La Corte ha infatti rilevato come la disciplina legislativa
francese in materia di trattamenti sanitari non sarebbe in contrasto
con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
nella specie con l'articolo 2 (diritto alla vita).

 

Sentenza 30 gennaio 2018

Il caso in esame vede coinvolta una
società di abbigliamento, multata per aver esposto a Vilnius e
sul suo sito web una serie di annunci pubblicitari giudicati
dall'autorità giudiziaria lituana come offensivi e contrari
alla morale pubblica. I messaggi pubblicitari contestati contenevano
riferimenti a "Gesù" e "Maria".
La
Corte ha rilevato che, nonostante i reclami, gli annunci pubblicitari
non erano gratuitamente offensivi e non incitavano all'odio.
Secondo i giudici di Strasburgo, la multa inflitta per aver
"offeso la morale pubblica" ha dunque violato il diritto
alla libertà d'espressione.

Costituzione apostolica 08 dicembre 2017

"Nel rilanciare gli studi
ecclesiastici si avverte la viva esigenza di imprimere un nuovo
impulso alla ricerca scientifica condotta nelle nostre
Università e Facoltà ecclesiastiche. La Costituzione
Apostolica Sapientia christiana introduceva la ricerca come un
«dovere fondamentale» in costante «contatto con la
realtà stessa […] per comunicare la dottrina agli
uomini del proprio tempo nella varietà delle
culture»[60]. Ma nella nostra epoca, segnata dalla condizione
multiculturale e multietnica, nuove dinamiche sociali e culturali
impongono un allargamento di questi scopi. Difatti per adempiere
alla missione salvifica della Chiesa «non
è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore
di giungere ad ogni persona […] il Vangelo si annuncia
anche alle culture nel loro insieme»[61]. Gli
studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire
conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle donne del
nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza
cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito
di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come
paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio
in un mondo contrassegnato dal pluralismo eticoreligioso."

Fonte del documento: w2.vatican.va

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40

"Art. 1
Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta
norme per la revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge."

Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216

Si pubblica di seguito un estratto
del Decreto Legisltivo n. 216 del 29 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
103), in particolare nella parte ove si fa riferimento al
trattamento di dati personali definiti sensibili dalla legge.

Documento 25 novembre 2017

"Al fine di rendere
l’applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a
due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace
per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione
matrimoniale, ho deciso, in ragione dell’ufficio di Vescovo di
Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni
aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la
figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel
Processo breviore."

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.vatican.va

Sentenza 26 ottobre 2017

CORTE EDU, CASO RATZENBÖCK AND
SEYDL V AUSTRIA, 26 OTTOBRE 2017 (RICORSO N. 29475/12)

2. The Court’s assessment

(…)

(b) Compliance with Article 14 of the
Convention read in conjunction with Article 8

(…)

(iii) Application of the general
principles to the present case

38. The applicants
claimed that they had been discriminated against as a different-sex
couple, as they had no possibility of entering into a registered
partnership, an institution they preferred to marriage. The Court
therefore has to examine first whether, for the purpose of Article 14
of the Convention, the applicants were in a comparable situation to
same-sex couples who have access to registered partnerships and, if
so, whether any difference in treatment was justified.
39. The
Court accepts that different-sex couples are in principle in a
relevantly similar or comparable position to same-sex couples as
regards their general need for legal recognition and protection of
their relationship (see paragraph 35 above).
40. The Court
observes that the exclusion of different-sex couples from the
registered partnership has to be examined in the light of the overall
legal framework governing the legal recognition of relationships. The
registered partnership was introduced as an alternative to marriage in
order to make available to same-sex couples, who remain excluded from
marriage, a substantially similar institution for legal recognition
(see paragraph 13 above). Thus, the Registered Partnership Act (see
paragraphs 13-16 above) in fact counterbalances the exclusion of
same-sex couples in terms of access to legal recognition of their
relationships which existed before the Act entered into force in 2010.
In the case of Schalk and Kopf the Court found that the Registered
Partnership Act gave the applicants, a same-sex couple, the
possibility of obtaining a legal status equal or similar to marriage
in many respects. The Court concluded that there was no indication
that the respondent State had exceeded its margin of appreciation in
its choice of rights and obligations conferred by the registered
partnership (see Schalk and Kopf, cited above, § 109). Thus, the
institutions of marriage and the registered partnership are
essentially complementary in Austrian law. In this connection, the
Court observes further that, as has already been pointed out in Schalk
and Kopf, the legal status initially provided for by the Registered
Partnership Act was equal or similar to marriage in many respects, and
there were only slight differences in terms of material consequences
(ibid., § 109). Moreover, the Court observes that the legal
frameworks governing marriage and the registered partnership were
further harmonised after the Court had adopted its judgment in the
case of Schalk and Kopf and also after the applicants had lodged the
present application, and that to date no substantial differences
remain (see paragraph 16 above).
41. The applicants, as a
different-sex couple, have access to marriage. This satisfies –
contrary to same-sex couples before the enactment of the Registered
Partnership Act – their principal need for legal recognition.
They have not argued for a more specific need. Their opposition to
marriage is based on their view that a registered partnership is a
more modern and lighter institution. However, they have not claimed to
have been specifically affected by any difference in law between those
institutions.
42. This being so, the Court considers that the
applicants, being a different-sex couple to which the institution of
marriage is open while being excluded from concluding a registered
partnership, are not in a relevantly similar or comparable situation
to same-sex couples who, under the current legislation, have no right
to marry and need the registered partnership as an alternative means
of providing legal recognition to their relationship. There has
therefore been no violation of Article 14 taken in conjunction with
Article 8 of the Convention.”

Sentenza 11 ottobre 2017, n.396990

"La Fédération
morbihannaise de la libre pensée, Mme P… J… et M. E…
Q…ont demandé au tribunal administratif de Rennes
d’annuler les décisions implicites de rejet nées
du silence gardé sur leurs demandes, présentées
au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin
2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement
public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et
d’enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant
disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un
jugement n°s 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions
contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de
procéder, dans le délai de six mois à compter de
la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du
monument dédié au pape Jean-Paul II.

(…)

11. Aux termes de l'article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit. à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires ainsi que des musées ou
expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour
objet d’assurer la neutralité des personnes publiques
à l’égard des cultes, s’opposent à
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public,
d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance
d’un culte ou marquant une préférence religieuse,
sous réserve des exceptions qu’elles
ménagent."