Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Motu proprio 12 febbraio 2018

"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:

Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.

Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.

Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.

Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."

Fonte: w2.vatican.va

Pronuncia 05 febbraio 2018, n.BCV-17-102855

Secondo un giudice della Superior
Court of California, costringere un pasticciere, in contrasto con le
sue convinzioni religiose, a preparare una torta nuziale per un
matrimonio tra una coppia omosessuale costituisce una violazione del
primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

Come si legge nel documento:

"A wedding cake
is not just cake in Free Speech analysis. It is an artistic expression
by the person making it that is to be used traditionally as
centerpiece in the celebration of marriage."

Sentenza 03 gennaio 2018, n.42

"Secondo la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione, citata dai medesimi ricorrenti (nn.
97/2001; 1640/2001; 1351/2001) e che va in questa sede ribadita in
quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, un istituto
scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere
la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi
contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione
può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale
dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione
degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento
del servizio stesso".

Fonte del documento:
www.tcnotiziario.it

Sentenza 25 gennaio 2018

Il caso riguarda la decisione assunta
dai medici di interrompere i trattamenti sanitari che mantengono in
vita una minore di 14 anni, ricoverata in stato vegetativo.
Secondo la Corte EDU, il ricorso presentato dai genitori, che si sono
opposti all'interruzione della terapia, è inammissibile.
La Corte ha infatti rilevato come la disciplina legislativa
francese in materia di trattamenti sanitari non sarebbe in contrasto
con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
nella specie con l'articolo 2 (diritto alla vita).

 

Sentenza 30 gennaio 2018

Il caso in esame vede coinvolta una
società di abbigliamento, multata per aver esposto a Vilnius e
sul suo sito web una serie di annunci pubblicitari giudicati
dall'autorità giudiziaria lituana come offensivi e contrari
alla morale pubblica. I messaggi pubblicitari contestati contenevano
riferimenti a "Gesù" e "Maria".
La
Corte ha rilevato che, nonostante i reclami, gli annunci pubblicitari
non erano gratuitamente offensivi e non incitavano all'odio.
Secondo i giudici di Strasburgo, la multa inflitta per aver
"offeso la morale pubblica" ha dunque violato il diritto
alla libertà d'espressione.

Costituzione apostolica 08 dicembre 2017

"Nel rilanciare gli studi
ecclesiastici si avverte la viva esigenza di imprimere un nuovo
impulso alla ricerca scientifica condotta nelle nostre
Università e Facoltà ecclesiastiche. La Costituzione
Apostolica Sapientia christiana introduceva la ricerca come un
«dovere fondamentale» in costante «contatto con la
realtà stessa […] per comunicare la dottrina agli
uomini del proprio tempo nella varietà delle
culture»[60]. Ma nella nostra epoca, segnata dalla condizione
multiculturale e multietnica, nuove dinamiche sociali e culturali
impongono un allargamento di questi scopi. Difatti per adempiere
alla missione salvifica della Chiesa «non
è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore
di giungere ad ogni persona […] il Vangelo si annuncia
anche alle culture nel loro insieme»[61]. Gli
studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire
conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle donne del
nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza
cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito
di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come
paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio
in un mondo contrassegnato dal pluralismo eticoreligioso."

Fonte del documento: w2.vatican.va

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40

"Art. 1
Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta
norme per la revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge."

Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216

Si pubblica di seguito un estratto
del Decreto Legisltivo n. 216 del 29 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
103), in particolare nella parte ove si fa riferimento al
trattamento di dati personali definiti sensibili dalla legge.