Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 marzo 2010, n.6686

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione – da parte di uno soltanto dei coniugi –
di uno dei _bona matrimonii_, e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza. Ciò in quanto, ove le suindicate
situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella
contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va
ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole.

Sentenza 26 marzo 2010, n.7253

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso, le
situazioni di vizio psichico – assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti incapacità del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio – non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art.
120 c.c. In questo senso, è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale
contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell’affidamento della controparte, poichè mentre in tema di
contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà
rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è
ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.

Sentenza 08 aprile 2010, n.8326

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che
il Giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto
limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando
tale momento il termine finale per la proposizione di detto
regolamento (Nel caso di specie, rilevato che il regolamento ex art.
41 c.p.c. veniva proposto dopo che il Tribunale di Napoli aveva
declinato con sentenza la propria giurisdizione in merito alla domanda
proposta nei confronti della Regione Ecclesiastica Campania –
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, tale richiesta
non era stato considerata ammissibile).

Sentenza 06 settembre 2007, n.05-55852

La presenza di un simbolo religioso su un terreno precedentemente di
proprietà pubblica e trasferito ad un privato può rappresentare
una violazione della establishment clause. In seguito alla sentenza 7
giugno 2004 (Buono v. Norton)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2717], la Court of
Appeal for the Ninth Circuit si è pronunciata sulla validità del
trasferimento di proprietà di un terreno sul quale sorge una croce
latina all’interno di un parco pubblico. Tale trasferimento può
essere letto come un tentativo delle autorità pubbliche di mantenere
la presenza di un simbolo religioso (negando la possibilità di
aggiungere altri simboli nel medesimo parco) e come un’approvazione
statale del messaggio di una specifica religione, contrariamente a
quanto stabilito dalla establishment clause. 

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Il 28 Aprile 2010 la Corte Suprema ha annullato con rinvio la
decisione della Court of Appeal for the Ninth Circuit (Sentenza 28
 Aprile 2010 – U.S.A.: simboli religiosi in luogo pubblico ed
establishment clause
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5326])

Convenzione 18 dicembre 2009

Convenzione tra la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino e l'Arcidiocesi di Firenze relativa al Complesso di Orsanmichele, 18 dicembre 2009   L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Dicembre in Firenze, tra   –  la Soprintendenza Speciale per il polo Museale Fiorentino (in seguito “Soprintendenza”) in persona del Soprintendente pro tempore Dottoressa […]

Protocollo di intesa 09 marzo 2010

Protocollo d'intesa tra la Conferenza Episcopale Marchigiana e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Loreto e Cassa di Risparmio di Macerata per il recupero e la valorizzazione del patrimonio religioso, storico, turistico, ambientale, culturale e artistico dell’antica via Lauretana, 9 marzo 2010.   Premesso che   – La Conferenza Episcopale Marchigiana, ha sottolineato l'importanza di […]

Sentenza 28 aprile 2010

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della
Corte d’appello (Ninth Circuit) che aveva ordinato la rimozione di
una croce da un memoriale di guerra mondiale situato nella riserva
nazionale California Mojave. In precedenza, il giudice distrettuale
federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco nazionale
(dunque un luogo di proprietà pubblica) violava il primo emendamento,
precisando inoltre che era illegittima la decisione di trasferire a
privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in
quanto tale azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della
establishment clause. La Corte suprema ha ora affermato che il
Tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione
delle autorità pubbliche circa il trasferimento della proprietà del
terreno a privati. Per la Corte suprema, tale passaggio di proprietà
aveva lo scopo di mantenere un memoriale di guerra, e non quello di
promuovere un particolare credo religioso. Di conseguenza, la sentenza
della Corte distrettuale è annullata con rinvio: occorre infatti
riconsiderare se il trasferimento di terreni ha determinato un
mutamento delle circostanze tale da consentire la permanenza della
croce nel parco, senza violare la establishment clause.

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In OLIR.it:
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 7
giugno 2004, n. 03-55032
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 6
settembre 2007, n. 05-55852
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5329]

Sentenza 30 ottobre 2009, n.41819

Le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico configurano ipotesi di
reato a dolo generico. Nel caso di specie, veniva ritenuto sussistente
il reato di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come
modificato dalla legge n. 205/1993, in quanto il fine perseguito
dagli imputati, cioè quello di propagandare l’odio razziale, era
desumibile dal contenuto dei manifesti e dagli slogan diretti
all’allontanamento dei rom presenti sul territorio.

Ordinanza 13 febbraio 2009

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’affido condiviso
deve escludersi quando possa essere pregiudizievole per l’interesse
dei figli minori. Nel caso di specie, veniva disposto l’affido
esclusivo del minore al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo di
socializzazione, in quanto l’altro genitore per aver abbracciato
una nuova religione, quella dei testimoni di Geova, si presentava
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta socializzazione.

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Per approfondire in OLIR.it
Cfr. Corte di Appello di Roma, Sentenza 18 aprile 2007
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4352]: “Potestà dei genitori
ed affido condiviso del figlio minore