Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 febbraio 2010, n.2600

La delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale
fa stato tra le parti ed assume l’autorità di cosa giudicata che
preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante. In particolare,
la pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce
l’invalidità del matrimonio e l’insussistenza del vincolo. Di
conseguenza, la pronuncia di divorzio, presupponendo la validità del
matrimonio e la sussistenza del vincolo, si pone in radicale
contrasto con essa. In queste fattispecie, rimangono, dunque, travolte
la sentenza di divorzio e le statuizioni economiche da esso
conseguenti (cfr. Cass. civ. n. 10055 del 2003
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4025])

Nota 04 maggio 2010

Nota 4 maggio 2010, Prot. n. A00DGPER. 4738: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2010/2011". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Si comunica che dal 6 maggio c.a. sono disponibili per le istituzioni scolastiche le funzioni per l’acquisizione […]

Legge 16 febbraio 1913, n.89

Legge 16 febbraio 1913 n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (in Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 55) (omissis) 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, […]

Legge regionale 16 febbraio 2010, n.13

L.R. 16 febbraio 2010 n. 1: "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia". TITOLO I Principi, finalità, strumenti Art. 1 Principi. 1. La Regione Umbria riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dai Trattati internazionali in materia, dalla Costituzione, dallo Statuto regionale. 2. […]

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Ordinanza ministeriale 05 maggio 2010, n.44

Per approfondire in OLIR.it:
TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici”.
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
O.M. 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”

Sentenza 29 aprile 2010

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003. Il licenziamento è
stato infatti motivato da un rifiuto di svolgere le mansioni indicate
nel contratto (nello specifico: fornire terapie di coppia, senza
discriminazioini basate, tra le altre caratteristiche,
sull’orientamento sessuale) e non dalla religione del dipendente.
Inoltre occorre tener presente che, ferma restando la tutela della
libertà religiosa nell’ordinamento britannico, non tutte le
estrinsecazioni del proprio credo e non tutte le convinzioni derivanti
da precetti religiosi sono meritevoli di tutela in una società
democratica, attenta ad offrire un giusto bilanciamento tra i diritti
dei cittadini.

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In OLIR.it:
Sentenza 30 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5265]: Regno Unito:
McFarlane vs. Relate Avon LTD. Contrasto tra convinzioni religiose e
prestazioni lavorative