Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 16 aprile 2010

Ove si ritenga che lo straniero entrato regolarmente in Italia e in
attesa di ottenere il permesso di soggiorno possa contrarre
matrimonio, ex art. 116 C.C., in quanto ritenuto regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole
ritenere che non sia in tale condizione e non possa contrarre
matrimonio colui che sia entrato regolarmente in Italia ed abbia
conseguito il permesso di soggiorno e che, seppure con ritardo, ne
abbia chiesto il rinnovo dopo la sua scadenza, posto che costui non è
irregolare, ma in attesa del provvedimento amministrativo che consenta
il suo soggiorno in Italia per il tempo previsto dalla legge. La
libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta
autonomia riguarda, del resto, la sfera dell’autonomia e
dell’individualità ed è, quindi, una scelta sulla quale lo Stato,
che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
(art. 29 della Costituzione), non può interferire, salvo che non vi
siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la
salute pubblica, la sicurezza o l’ordine pubblico.

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Per approfondire in OLIR.it
Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali. Circolare 7 agosto 2009, n. 19
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5073]: “Legge 15
luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”.

Protocollo di intesa 20 aprile 2004

Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Tavola Valdese per la salvaguardia della specificità e dell’identità dei presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, 20 aprile 2004 Art. 1 (Disposizioni generali) La Regione Piemonte si impegna affinché le aziende sanitarie regionali cui sono attribuiti i presidi sanitari di Pomaretto, Torre Pellice e Torino si […]

Ordinanza 29 gennaio 2010

Ordinanza 29 gennaio 2010: "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano. Limitazioni del traffico veicolare dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata del 31 gennaio". Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°7635 del 11/07/2008, recante “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, ai sensi della L.R. 11 […]

Varie 27 gennaio 2010

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto: aggiornamento delle tabelle parametriche per l’anno 2010 (25-27 gennaio 2010) (Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana n. 1 del 6 febbraio 2010, pp. 15-19) L’art. 5 delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto, […]

Varie 25 gennaio 2010

"Modifica delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto", 25 gennaio 2010. (Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana n. 1 del 6 febbraio 2010, p. 14) La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 25 gennaio 2010, accogliendo l’istanza formulata dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto […]

Sentenza 21 aprile 2010, n.9464

Il matrimonio religioso ha effetti civili, a seguito della
trascrizione, dal momento della celebrazione. Detto principio non
soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente
che il ritardo sia dipeso da fatto dell’ufficiale di stato civile o
da volontà dei coniugi. Di conseguenza, la retroattività degli
effetti della trascrizione tardiva implica il venir meno
dell’eventuale stato vedovile di uno dei coniugi, derivante da
precedente matrimonio, a partire dalla celebrazione del matrimonio
religioso. Ne deriva che, da tale momento, cessa anche il diritto
del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge
defunto, poiché – ai sensi dell’art. 3 del decreto luogotenenziale
18 gennaio 1945 n. 39 – il diritto alla pensione di
reversibilità viene meno per sopravvenuto matrimonio.

Sentenza 20 aprile 2010

The Court declared inadmissible the application Le Pen v. France. The
Court considered that the penalty imposed on the applicant for his
statements about Muslims in France was justified. The Court reiterated
that it attached the highest importance to freedom of expression in
the context of political debate in a democratic society, and that
freedom of expression applied not only to “information” or
“ideas” that were favourably received, but also to those that
offended, shocked or disturbed. Furthermore, anyone who engaged in a
debate on a matter of public interest could resort to a degree of
exaggeration, or even provocation, provided that they respected the
reputation and rights of others.

Sentenza 03 marzo 2010, n.264

L’art. 5, comma 5 del d. lgs n. 490/99 stabilisce espressamente che
i “beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che
appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra cui rientrano, per
tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono
comunque sottoposti alle disposizioni” di tale “Titolo anche se non
risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1
e 2”. Tra tali beni può dunque venire considerata anche una ex
chiesa appartenente ad una Arcidiocesi, poiche quest’ultima – in
quanto ente ecclesiastico – ha la natura di persona giuridica privata
senza fini di lucro. Ne consegue che – come previsto espressamente
dal citato comma 5 – la sottomissione del bene de quo al regime di
tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo
inserimento, a titolo originario o di completamento, nell’apposito
elenco descrittivo da presentare all’Amministrazione.
Ciò rileva anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione
d’interesse relativa a beni non elencati. Al riguardo, stabilisce
l’art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in
questione debbono essere soggette all’autorizzazione del Ministero
(in Sicilia del competente Assessorato). In particolare, il comma 3
del citato articolo testualmente dispone che: “È altresì soggetta
ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c)
appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni”.  Infine, con
l’art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute
senza l’osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di
prelazione in capo all’Amministrazione. Pertanto, si deve
ritenere che – in corretta applicazione della menzionata normativa –
l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene
culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra
indicati risulti nullo se viene posto in essere senza il rispetto
della citata procedura (nel caso di specie, non risultava richiesta
nè la prevista autorizzazione per l’alienazione della l’ex
chiesa, né era stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia
ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999).

Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2010, n.759

Deliberazione della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 21 aprile 2010, n. 759: "L.R. n. 11/2007 – Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 – 2011. Integrazione". (BUR 5 maggio 2010 n. 18) La Giunta regionale Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 “Promozione e sviluppo del servizio civile nel […]