E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, comma
1, cost. (principio di ragionevolezza), l’art. 670 comma 1 c.p., in
quanto, per la mendicità non invasiva, non può ritenersi in alcun
modo necessitato il ricorso alla regola penale, nè la tutela dei beni
giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico può
dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera medicità che si risolve
in una semplice richiesta di aiuto.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, all’art. 13 della
Costituzione, all’art. 27, terzo comma, della Costituzione e all’art.
97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale
della mendicità che si manifesti in forme invasive, che comportino
modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità
o malattie, è giustificata dall’esigenza di tutelare rilevanti beni
giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere
sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti
volti a destare l’altrui pietà.