Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 giugno 1943

"There is no doubt that, in connection with the pledges,
the flag salute is a form of utterance. Symbolism is a primitive but
effective way of communicating ideas. The use of an emblem or flag to
symbolize some system, idea, institution, or personality is a
short-cut from mind to mind. Causes and nations, political parties,
lodges, and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of their
followings to a flag or banner, a color or design. The State announces
rank, function, and authority through crowns and maces, uniforms and
black robes; the church speaks through the Cross, the Crucifix, the
altar and shrine, and clerical raiment. Symbols of State often convey
political ideas, just as religious symbols come to convey theological
ones. Associated with many of these symbols are appropriate gestures
of acceptance or respect: a salute, a bowed or bared head, a bended
knee. A person gets from a [p633] symbol the meaning he puts into it,
and what is one man's comfort and inspiration is another's
jest and scorn."

Documento 09 ottobre 2015

"Existing law, the Reproductive Privacy Act, provides that
every individual possesses a fundamental right of privacy with respect
to reproductive decisions. Existing law provides that the state shall
not deny or interfere with a woman’s right to choose or obtain
an abortion prior to viability of the fetus, as defined, or when
necessary to protect her life or health. Existing law specifies the
circumstances under which the performance of an abortion is deemed
unauthorized.
This bill would enact the Reproductive FACT
(Freedom, Accountability, Comprehensive Care, and Transparency) Act,
which would require a licensed covered facility, as defined, to
disseminate a notice to all clients, as specified, stating, among
other things, that California has public programs that provide
immediate free or low-cost access to comprehensive family planning
services, prenatal care, and abortion, for eligible women. The bill
would also require an unlicensed covered facility, as defined, to
disseminate a notice to all clients, as specified, stating, among
other things, that the facility is not licensed as a medical facility
by the State of California.
The bill would authorize the
Attorney General, city attorney, or county counsel to bring an action
to impose a specified civil penalty against covered facilities that
fail to comply with these requirements."

Sentenza 08 febbraio 2018

STC 08.02.18 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido […]

Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978

"(…) l’
“idoneità” della condotta a porre, in concreto, in
pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n.
223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene
stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne
ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui
la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo,
ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n.
327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
Infatti, le
disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono
chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico,
psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il
medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da
qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi
pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni
in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa,
in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed
intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure
particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità" (tali espressioni sono
contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti
del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium
radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi
effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad
altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale
"Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle
componenti più importanti ("accanto", ad
esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e
morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
Proprio
l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso
inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente
ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il
bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”)
tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90,
debba essere improntato ad un particolare rigore.
Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo
contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare
lo sviluppo morale e psichico dei minori in
ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in
essa."

Sentenza 27 febbraio 2018

CEDU, sez. IV, caso Mockutè c.
Lituania (ric. 66490/09) del 27 febbraio 2018: i giudici di Strasburgo
hanno ritenuto che il ricovero forzato di una persona affetta da
disturbi mentali e il tentativo di 'correggerne' le
convinzioni e pratiche religiose costituiscono violazione
dell'articolo 9 della Cedu. Inoltre, nel rispetto
dell'articolo 8 della Convenzione, i medici e la struttura
ospedaliera non possono divulgare informazioni personali sulla salute
del paziente e dati sensibili inerenti aspetti della sua vita sessuale
e integrità morale.
Nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di
informazioni e ha violato la libertà di religione della
ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per
'correggere' le sue convinzioni religiose.

Ordinanza 14 febbraio 2018

La Corte d'Assise di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., che disciplina il reato di
Istigazione o aiuto al suicidio, in particolare
"nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al
suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione
in contrasto e violazione dei principi di cui agli articoli 3, 13, II
comma, 25, III comma della Costituzione, che individuano la
ragionevolezza della sanzione penale in funzione
dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve
ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt.
2, 13, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della
Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia
riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che
di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà
della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla
norma in esame."
 

Circolare 08 febbraio 2018, n.1/2018

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha reso
note le prime indicazioni operative in materia di biotestamento,
specificando tra l'altro che:
"la legge non disciplina
l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile […]
di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a
registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in
conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di
cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.”

Motu proprio 12 febbraio 2018

"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:

Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.

Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.

Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.

Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."

Fonte: w2.vatican.va

Pronuncia 05 febbraio 2018, n.BCV-17-102855

Secondo un giudice della Superior
Court of California, costringere un pasticciere, in contrasto con le
sue convinzioni religiose, a preparare una torta nuziale per un
matrimonio tra una coppia omosessuale costituisce una violazione del
primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

Come si legge nel documento:

"A wedding cake
is not just cake in Free Speech analysis. It is an artistic expression
by the person making it that is to be used traditionally as
centerpiece in the celebration of marriage."

Sentenza 03 gennaio 2018, n.42

"Secondo la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione, citata dai medesimi ricorrenti (nn.
97/2001; 1640/2001; 1351/2001) e che va in questa sede ribadita in
quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, un istituto
scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere
la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi
contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione
può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale
dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione
degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento
del servizio stesso".

Fonte del documento:
www.tcnotiziario.it