Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 novembre 2009, n.24502

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992 ed alle L. n. 121 del 1985 e L. n.
222 del 1985 un ente ecclesiastico puo’ svolgere liberamente, nel
rispetto delle leggi dello Stato, anche un’attivita’ di carattere
commerciale, ma non per questo si modifica la natura
dell’attivita’ stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo
svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste
per le attivita’ commerciali, senza che rilevi che l’ente la
svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente. Di qui, il
corollario per il quale gli immobili destinati da un ente
ecclesiastico ad attivita’ oggettivamente commerciali, siccome non
soltanto ricettive o sanitarie quindi ricomprese nella previsione
dell’art-. 7, lett. i), non rientrano nell’ambito dell’esenzione
dell’ICI attesa l’irrilevanza della destinazione degli utili
eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi.

Sentenza 26 gennaio 2010, n.1560

Corte di Cassazione, Civile, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1560: "Alienazione di bene immobile di proprietà ecclesiastica previa autorizzazione del Vescovo diocesano". REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente Dott. MALZONE Ennio – Consigliere […]

Sentenza 18 dicembre 2009, n.26657

Un immobile destinato ad abitazione dei membri di ordine religioso
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi esente da
ICI ai sensi dell’_art. 7, comma 1, lett. i)
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8],
del D.Lgs. n. 504/1992
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732]_,
essendo incontestato che primo ed essenziale scopo di un ordine
religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita
associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la
catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in
comune e che dunque tale finalità rientri tra quelle di religione e
di culto.

Decreto 07 gennaio 1890, n.119-A

DECRETO Nº 119-A, DE 7 DE JANEIRO DE 1890. (Vigência restabelecida pelo Decreto nº 4496 de 2002.) Prohibe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em materia religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providencias. O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica […]

Regolamento 28 marzo 2008

Ayuntamiento de Zaragoza, Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobación definitiva por Ayuntamiento Pleno el 28.03.2008 (publicado en BOP nº 133 de 12.06.2008) Exposición de motivos (Omissisi) TÍTULO PRIMERO LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA: SUS TRATAMIENTOS, TÍTULOS, SÍMBOLOS Y ATRIBUTOS Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores […]

Norme 15 luglio 2010

MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS (testo italiano e latino) Parte Prima NORME SOSTANZIALI Art. 1 § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti […]

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Sentenza 28 giugno 2010, n.08–1371

Una scuola pubblica può negare il riconoscimento a un gruppo di
studenti che esclude gli omosessuali. La Corte Suprema degli Stati
Uniti ha dichiarato che la scuola può imporre alle organizzazioni
studentesche di carattere ufficiale l’obbligo di accettare tutti gli
studenti che vogliano aderire.
Nel caso di specie, una organizzazione di carattere religioso
(“Christian Legal Society”) impediva l’adesione agli studenti non
cristiani e omosessuali. L’organizzazione, avendo carattere ufficiale
e svolgendo la sua attività in una scuola pubblica, beneficiava di
alcuni privilegi (tra cui la possibilità di ricevere finanziamenti
pubblici) e doveva, secondo la Corte, applicare una politica di
apertura e di rispetto verso tutti gli studenti, anche nei confronti
di quelli che esprimevano idee diverse.

————————-
Un commento alla sentenza in pewforum.org
[http://pewforum.org/High-Court-Rules-Against-Campus-Christian-Group.aspx] (June
28, 2010)

Ordinanza 21 giugno 2010, n.60/ 5312010

Comune di Mantova Prot.Spec. n. 60/ 5312010  IL SINDACO   VISTE le ripetute e numerose segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedita all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nelle vie del centro storico, presso le intersezioni stradali. dinanzi ai cimiteri e alle chiese, nei mercati su aree pubbliche o […]

Sentenza 28 dicembre 1995, n.519

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, comma
1, cost. (principio di ragionevolezza), l’art. 670 comma 1 c.p., in
quanto, per la mendicità non invasiva, non può ritenersi in alcun
modo necessitato il ricorso alla regola penale, nè la tutela dei beni
giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico può
dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera medicità che si risolve
in una semplice richiesta di aiuto.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, all’art. 13 della
Costituzione, all’art. 27, terzo comma, della Costituzione e all’art.
97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale
della mendicità che si manifesti in forme invasive, che comportino
modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità
o malattie, è giustificata dall’esigenza di tutelare rilevanti beni
giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere
sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti
volti a destare l’altrui pietà.