Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2010, n.23

Gli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico, adibiti a casa
per esercizi spirituali, rientrano nella previstone della norma di
esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/92, sia sotto
il profilo soggettivo perché appartenente ad uno dei soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c) TUIR, sia sotto il profilo oggettivo
perché utilizzati esclusivamente per l’esercizio di attività
religiose di culto e formazione.
Nel caso di specie, era stata contestata l’esistenza delle condizioni
per l’esenzione a causa del supposto inutilizzo dell’immobile. Per
contro, veniva accertato che nell’edificio si erano svolti esercizi
spirituali di religiose e di gruppi laici, in relazione ai quali
esistevano copie di pubblicazioni religiose che davano notizia di
tali attività.

Sentenza 26 maggio 2010, n.221

Per l’applicabilità dell’esenzione ICI, prevista dall’art. 7,
lett. i del D.Lgs. 504/1992, agli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel
medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), non è
sufficiente che nell’immobile venga svolta una delle attività
indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto
verificato che l’attività – anche se rientrante tra quelle
interessate dall’esenzione – non sia svolta in modo da realizzare
reddito e, quindi, come attività commerciale. (Nel caso di
specie, detto beneficio fiscale non poteva trovare applicazione ad un
‘immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, era
destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale,
quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe).

Sentenza 13 gennaio 2010, n.399

La L. 27 maggio 1929, n. 847 richiama, all’art. 18, per il caso in
cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico, la
disciplina del matrimonio putativo. Ciò avviene tramite il rinvio
originariamente all’art. 116 c.c., quindi all’art. 128 c.c. del
1942 ed, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla
disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. Ne consegue
che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di
separazione dei coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere
del giudice di statuire in ordine all’assegno di mantenimento in
favore del coniuge separato.

Sentenza 12 maggio 2010, n.11437

Posto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al fine
della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto
il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di
un’altra, è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata
dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di
questa,  è insufficiente – ai fini dell’accertamento di un tale
rapporto di pertinenzialità fra casa canonica e chiesa – la
produzione di un risalente atto dell’autorità ecclesiastica senza la
verifica che negli anni tale destinazione sia stata
effettivamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – nel cassare la sentenza
impugnata – ha infatti ritentuo che il fatto che l’abitazione del
parroco fosse stata trasferita altrove (non saltuariamente) avrebbe
potuto comportato la cessazione della destinazione degli immobili
abitativi alla funzionalità dell’edificio di culto se non fosse stata
giustificata da circostanze che ne avessero dimostrassero la
contingente necessità. Circostanze che, ponendosi come eccezione
rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione
degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia
dimostrare.

Sentenza 16 luglio 2010, n.16728

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nella
formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 203
del 2005, prevede la esenzione dall’ICI dell’immobile appartenente ad
uno dei soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c) (enti residenti nello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) a
condizione che l’ente lo utilizzi direttamente ed in via esclusiva per
una delle attività istituzionali indicate nella disposizione. Fra le
attività istituzionali degli enti ecclesiastici sono riconosciute
meritevoli del beneficio quelle “di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a” (e cioè “di religione e di culto, quelle
dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed all’educazione cristiana”). Quelle, viceversa, indicate
alla L. n. 222 del 1985, lett. b (“diverse da quelle di religione e
di culto”), in quanto escluse dal richiamo, possono rientrare nella
previsione agevolativa soltanto in quanto siano riconducibili a
quelle, specificamente indicate dalla disposizione, che sono protette
per tutti gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c), e – come per gli enti non religiosi – a condizione
che siano svolte esclusivamente allo scopo istituzionale protetto.
(Nel caso di specie, la attività esercitata in una  “casa di
ospitalità” non veniva ritenuta riconducibile alla “attività di
religione”, come definita dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a),
ma nelle “attività diverse” quali devono considerarsi “le attività
commerciali o a scopo di lucro” a norma della L. n. 222 del 1985, art.
16, lett. b).

Decreto legislativo 01 settembre 1998, n.333

Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 226 del 28 settembre 1998) (omissis) Art. 2 Ai fini del presente decreto si intende per: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il […]

Risoluzione 05 marzo 2002, n.76

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso. Risoluzione n. 76/E del 5 marzo 2002: Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in favore del Romano Pontefice Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti ai sensi dell’art. 65, comma […]

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60: "Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288 nonché modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi". (Da "Gazzetta […]

Progetto di legge 09 novembre 1999, n.6530

Camera dei Deputati. Proposta di legge n. 6530 d'iniziativa dei deputati Benvenuto, Piccolo, Repetto: "Disposizioni in materia di trattamento tributario degli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose e agli altri enti religiosi riconosciuti", 9 novembre 1999. Art. 1 Le disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. […]