Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 gennaio 2010, n.183

Le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente
considerate, un elemento di per sé probante ai fini
dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso
ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i
diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le
obbligazioni essenziali del matrimonio. Un’eventuale valutazione di
indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del giudizio
di validità del matrimonio spetta, pertanto, unicamente al tribunale
ecclesiastico, il quale dispone di ampie possibilità istruttorie,
connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del
Codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove
di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano
lecite.

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In OLIR.it
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 28 settembre 2010, n.
7166 (II grado)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5504]

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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002

Sentenza 28 settembre 2010, n.7166

: E’ illegittimo il diniego avverso un’istanza ostensiva, diretta
ad ottenere copia dell’integrale documentazione sanitaria afferente
la diagnosi e il trattamento terapeutico predisposti nei confronti
dell’altro coniuge, nel caso in cui tale istanza sia stata proposta
ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio
di fronte al competente tribunale ecclesiastico. Il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce, infatti, una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute. Di tali dati
sensibili deve pertanto ritenersi consentito il trattamento, così
come previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003  (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 27 luglio 2007 , n. 3015).

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In OLIR.it:
TAR Veneto. Sezione Terza. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5505] (I grado)

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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4183]
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2767]

Ordinanza 01 ottobre 2010, n.700

L’ordinanza impugnata, sebbene non intenda sanzionare di per sé la
mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e
molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale.
Infatti l’articolo 54 TUEL novellato, che attribuisce al Sindaco un
vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a
prescindere da situazioni di urgenza, è potenzialmente eversivo della
gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che
consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati
di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.

Ordinanza 13 maggio 2010, n.2010/00186

Comune di Crema Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi Ordinanza n. 2010/00186 del 13/05/2010 Oggetto: ANTI ACCATTONAGGIO IL SINDACO Viste le ripetute segnalazioni della Polizia Locale circa il disagio creato alla cittadinanza dai soggetti che esercitano attività di accattonaggio, anche sotto forma di commercio abusivo su aree pubbliche; Considerato che spesso, nelle piazze e nelle aree […]

Legge regionale 22 luglio 2009, n.18

Regione Lazio, Legge regionale 22 luglio 2009, n. 18, Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale. (in B.U. Lazio 7 agosto 2009, n. 29) Art. 1. Finalità ed oggetto. 1. La Regione finanzia interventi volti alla valorizzazione ad uso pubblico attualmente non fruibile del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico […]

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Norme 1997

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM “HALAL” CAC/GL 24-1997[*] The Codex Alimentarius Commission accepts that there may be minor differences in opinion in the interpretation of lawful and unlawful animals and in the slaughter act, according to the different Islamic Schools of Thought. As […]

Sentenza 14 settembre 2010, n.3477

Il medico obiettore, legittimamente inserito, nella struttura del
Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di tutte
le attività istruttorie e consultive previste dalla legge n.
194/1978. L’avere o non avere manifestato una specifica convinzione
personale, attraverso la presentazione ovvero l’omessa presentazione
della dichiarazione di obiezione di coscienza ex art. 9 legge n.
194/1978, non costituisce dunque requisito essenziale e determinante
ai fini dello svolgimento dell’attività in esame, diversamente da
quanto accade nelle strutture autorizzate a praticare l’interruzione
della gravidanza.
Ciò rilevato, la procedura selettiva che escluda aprioristicamente i
medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori appare
discriminatoria, oltre che irrazionale, poiché non giustificata da
alcuna plausibile ragione oggettiva. Ne consegue che la clausola del
bando che richieda specialisti non obiettori di coscienza per
attività consultoriali, viola il principio costituzionale di
eguaglianza (art. 3 Cost.), i principi posti a fondamento della
obiezione di coscienza (artt. 19 e 21 Cost.) e contrasta, altresì,
con l’art. 4 Cost. relativo al diritto al lavoro, realizzando una
inammissibile discriminazione. 
Nel caso di specie, il Tribunale adito ritenendo che la clausola
“espulsiva” del bando impugnato (la nota prot. 242 dell’8.4.2010
denominata “Pubblicazione Turni Vacanti” 1° trimestre 2010,
effettuata dal Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti
Ambulatoriali Interni della Regione Puglia – Bari) e la scelta
amministrativa degli atti programmatici presupposti (deliberazione
della Giunta Regionale n. 735 del 15.3.2010; Piano Attuativo Locale
adottato dalla ASL Bari; deliberazione della Giunta Regionale n. 405
del 17.3.2009) si ponessero in contrasto con i principi di
proporzionalità e ragionevolezza, ha accolto il ricorso proposto,
annullando sia gli atti programmatici presupposti, nei limiti in
cui veniva impedito l’accesso ai Consultori ai medici ginecologi
obiettori, sia la nota prot. 242 dell’8.4.2010, nella parte in cui
sotto il paragrafo “Ostetricia-Ginecologia” con riferimento ai
punti 18) ASL-BA n. 38 ore sett/li DSS n. 2 di Corato e 19) ASL-BA n.
38 ore sett/li DSS n. 14 di Putignano specificava: “Si richiedono
specialisti non obiettori di coscienza per attività consultoriali dei
Comuni del DSS n. 2 e del DSS n. 14”.