Sentenza 13 marzo 2010, n.147
L’ art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che
nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento
dell’ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di
culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi
possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un’ attivita commerciale.
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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli