Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 02 marzo 2018

"Nel corso del suo Nono
quinquennio, la Commissione Teologica Internazionale ha condotto uno
studio riguardante la sinodalità nella vita e nella missione
della Chiesa. Il lavoro è stato sviluppato in una apposita
Sottocommissione, presieduta da Mons. Mario Ángel Flores Ramos
[…].

Le discussioni generali su questo tema si sono
svolte sia nel corso dei vari incontri della Sottocommissione che
durante le Sessioni Plenarie della Commissione stessa, tenutesi negli
anni 2014-2017. Il presente testo è stato approvato in forma
specifica dalla maggioranza dei membri della Commissione nel corso
della Sessione Plenaria del 2017, per mezzo di un voto scritto.
É stato, in seguito, sottoposto all’approvazione del suo
Presidente, Sua Ecc. Luis F. Ladaria, S.I., Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale, dopo aver ricevuto
parere favore dal Santo Padre Francesco, in data 2 marzo 2018, ne ha
autorizzato la pubblicazione."

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Istruzione 27 aprile 2018

"Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2],
circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione
di nullità del matrimonio, la Congregazione per
l’Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni
accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo
scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di
Diritto Canonico.

Essa incomincia, nel primo punto, con
uno sguardo all’attuale presenza delle istituzioni che si
occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa
universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per
sottolineare l’importanza di garantire la qualità
accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.

Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu
proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure già
previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate
nella suddetta riforma.

Nel terzo punto, vengono proposti
alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza,
necessari a svolgere le diverse funzioni.

L’ultimo
punto dell’Istruzione contiene le norme indirizzate ai
rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle
Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e
delle Università Cattoliche.

La presente
Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver
consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica."

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 29 marzo 2018, n.14503

“(…) i propositi di partire per combattere
‘gli infedeli’, la vocazione al martirio, l’opera di
indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere,
quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il
reato di ‘partecipazione’ all’associazione di cui
all’art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi
concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che
consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.
È
necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura,
cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e
consapevole tra la struttura e il singolo.
(…)
Per
configurare la partecipazione alla associazione internazionale con
finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche
indirettamente, sappia di avere a disposizione, di ‘poter
contare, su un determinato soggetto.”

Linee guida

"Introduzione.
La Guida intende offrire un panorama
delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici
dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione
del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso
raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che
possono essere intraprese sin d’ora perché fondate
su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a
interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per
altre norme del regolamento, in particolare quelle che
disciplinano i trattamenti per finalità di interesse
pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali
novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali
sono suggeriti possibili approcci."

Ordinanza 24 marzo 2018

"Il giudice tutelare
dott.ssa Michela Fenucci ritiene di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 4 e 5 della
legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato,
ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 2, 3,
13, 32 della Costituzione"

Fonte del
documento: www.centrostudilivatino.it

Ordinanza 09 marzo 2018

"il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico
praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la
questione dello scioglimento del suo matrimonio, è
inammissibile, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano
non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio di nullità del
matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti
autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi
finalità e presupposti distinti"

Sentenza 26 giugno 2015

"This analysis compels the conclusion that same-sexcouples
may exercise the right to marry. The four principles and traditions to
be discussed demonstrate that the reasons marriage is fundamental
under the Constitutionapply with equal force to same-sex
couples."

Fonte del documento:
supreme.justia.com