Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 dicembre 2010, n.26009

L’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice
atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia
cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e
abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’animus
“rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve, peraltro, essere rivolta
specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e, quindi,
tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una
concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. In
sostanza, la semplice disponibilità dell’immobile con i poteri del
detentore non può valere, in difetto di un’idonea prova rilevante ai
sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2, a dimostrare il passaggio dalla
detenzione al preteso possesso “animo domini”, valido agli effetti
dell’acquisto per usucapione (nel caso di specie, il ricorrente –
esponendo di avere acquistato in virtù di usucapione la proprietà di
un fabbricato ad uso abitativo di proprietà di una sua zia – 
conveniva in giudizio la parrocchia a cui l’immobile era stato donato
poco prima di morire dalla proprietaria).

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26171

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5233]).

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26170

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009; Cass. Sent. 14530 del 16/6/2010).

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Cfr. in questo stesso senso, Corte di Cassazione, Sez.
Trib., ordinanze 27 dicembre 2010, n. 26171; e 21 dicembre 2010, nn.
25935, 25936, 25937, 25938

Decreto 25 agosto 2010

L’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004, legittima
e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche,
direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e
vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno non può però “essere aperta ora per
allora” e, cioè, sotto condizione del verificarsi e attualizzarsi
dello stato di incapacità, in previsione del quale viene redatta la
designazione in via anticipata dell’amministratore. L’amministrazione
di sostegno potrà cioè essere aperta solo nel momento in cui il
suddetto stato di infermità si sarà verificato, non potendo il
procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle
esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche
per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla
presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere
tutti gli accertamenti del caso.
 

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Per approfondire in OLIR.it:
Tribunale di Trieste. Ufficio del Giudice Tutelare. Decreto 3 luglio
2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5083]: “Trattamenti
sanitari e nomina dell’amministatore di sostegno
Corte d’Appello di Firenze. Decreto 3 luglio 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5084]: “Testamento biologico
ed amministratore di sostegno”.
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4818]: “Testamento biologico:
amministratore di sostegno come garante delle volontà biologiche del
malato”.

Circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n.101

8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse
opzioni possibili:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il
relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte degli organi collegiali.

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ALLEGATI

Allegato scheda E – Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica [/areetematiche/documenti/documents/scheda_e.pdf]
Allegato scheda F – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
[/areetematiche/documenti/documents/scheda_f.pdf]

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.