Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009; Cass. Sent. 14530 del 16/6/2010).
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Cfr. in questo stesso senso, Corte di Cassazione, Sez.
Trib., ordinanze 27 dicembre 2010, n. 26171; e 21 dicembre 2010, nn.
25935, 25936, 25937, 25938