Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 14 gennaio 2011

Congregazione delle Cause dei Santi. Nota informativa 14 gennaio 2011 Oggi, 14 gennaio 2011, Benedetto XVI, durante l’Udienza concessa al Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato lo stesso Dicastero a promulgare il Decreto sul miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła). Questo atto […]

Sentenza 06 settembre 2007, n.153

L’art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale Trento n. 22/91
dispone che il contributo di concessione edilizia non è dovuto “…
per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le
strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli
interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti…”. L’applicazione del beneficio
dell’esenzione richiede la sussistenza di due presupposti, uno
oggettivo e l’altro soggettivo. Il requisito oggettivo implica che il
manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla
categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque
idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore
provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di
carattere religioso.Il tema del contendere è pertanto circoscritto
all’individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il
quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da
parte degli “enti istituzionalmente competenti”. Nel caso di specie,
deve tuttavia ritenersi che l’espressione “struttura di carattere
religioso” utilizzata dal legislatore provinciale abbia portata
generale ed implichi un riferimento a ipotesi più ampie dello
specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere,
tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali. In
particolare, non osta all’esenzione l’eventualità che l’accesso della
collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza
o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali),
purchè sia escluso lo scopo di lucro.

Nota 19 gennaio 2011, n.451

Nota ministeriale 19 gennaio 2011, n. 451: "Celebrazione del Giorno della Memoria – 27 gennaio 2011". Il 27 gennaio, come è noto, si celebra in Italia, come in tanti altri Paesi del mondo, il “ Giorno della Memoria”, in ricordo della liberazione dei sopravvissuti del campo di sterminio nazista di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio […]

Sentenza 20 gennaio 2011, n.1343

L’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per
la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare
incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali
(cfr. Cass. S.U. 19808/2008). Ne consegue che, riferita a
daterminate situazioni invalidanti, la successiva prolungata
convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione,
del rapporto che ne è seguito, incompatibile con il successivo
esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. Deve pertanto
rirenersi ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della
procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, la particolarmente
prolungata convivenza oltre il matrimonio.

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Per approfondire in OLIR.it:
Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18
luglio 2008, n. 19809 [https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 12 luglio 2002, n.
10143 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1376]

Sentenza 04 maggio 2010, n.10734

Ai fini della trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l’Accordo
di Villa Madama esige – all’art. 8, comma 6 – il consenso attuale del
coniuge non richiedente, distinguendo così tra la volontà di
celebrare il matrimonio e quella volta alla trascrizione dello
stesso. Deve pertanto escludersi l’ammissibilità della trascrizione
tardiva, quando la relativa richiesta sia stata presentata
all’ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei
coniugi, in quanto la suddetta volontà del de cuius deve essere
attuale e non può venire presunta.

Circolare ministeriale 05 gennaio 2011, n.1

Circolare ministeriale 5 gennaio 2011, n. 1: "Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010". Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari […]

Ordinanza 05 gennaio 2011, n.4

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis,
156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che
le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.