Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione della Giunta regionale 06 dicembre 2010, n.1035

ALLEGATO: Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Conferenza
Episcopale Toscana – Regione Ecclesiastica Toscana per l’attivazione
del Progetto “Azioni congiunte nei confronti degli anziani
fragili” [/areetematiche/documenti/documents/del_1035_all.pdf]

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Sentenza 03 febbraio 2011, n.18136/02

Il licenziamento senza preavviso di una educatrice d’infanzia
impiegata presso un asilo di una parrocchia protestante, a motivo
dell’appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa
diversa da quella dell’istituzione presso cui lavora, non
costituisce violazione dell’art. 9 CEDU, in quanto è espressione
dell’autonomia dell’organizzazione religiosa che ha fatto
sottoscrivere in sede di firma del contratto una clausola di lealtà
all’istituzione di tendenza.
Nel caso di specie, la ricorrente, divenuta membro della Chiesa
Universale/Fraternità dell’Umanità ed assunte in questa
organizzazione delle attività di iniziazione e diffusione del
messaggio religioso, lamenta l’illegittimità del licenziamento
subito ad opera della parrocchia protestante presso cui lavora come
educatrice e la violazione del suo diritto di libertà religiosa. La
Corte afferma che quando si tratta di controversie tra individuo e
confessione religiosa organizzata, l’applicazione dell’art. 9 deve
essere coordinata con l’art. 11 CEDU che, sancendo la libertà di
associazione, riconosce l’autonomia  di tali comunità a garanzia
del pluralismo nelle società democratiche e dello stesso godimento
effettivo delle libertà di cui all’art. 9. Pertanto, le autorità
giudiziarie nazionali del lavoro, adite in una serie di ricorsi
interni dalla ricorrente, hanno rispettato quell’autonomia,
ritenendo che il contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente non le
consentiva né di appartenere né partecipare alle attività di
un’organizzazione confessionale con finalità incompatibili con
quelle dell’organizzazione presso cui lavorava, la quale “pouvait
imposer à ses employés de s’abstenir d’activités mettant en
doute leur loyauté envers elle et d’adopter une conduite
professionnelle et privée conforme à ces exigences”. Le
giurisdizioni nazionali, d’altra parte, nel rispetto
dell’autonomia confessionale, non possono spingersi ad un giudizio
nel merito della compatibilità tra finalità religiose
dell’organizzazione di appartenenza della ricorrente e finalità
proprie della Chiesa protestante datrice di lavoro, ma devono
limitarsi a verificare che il licenziamento ad opera di quest’ultima
non abbia violato i principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico, come ad esempio imporre ai propri impiegati clausole di
lealtà inaccettabili. Nel momento in cui ha sottoscritto il
contratto, la ricorrente poteva rendersi perfettamente conto
dell’incompatibilità tra la sua appartenenza alla “Chiesa
Universale” e l’impiego presso la Chiesa protestante, la quale, in
quanto organizzazione fondata sull’etica e la religione, può
legittimamente pretendere dai propri impiegati doveri di lealtà, per
preservare la propria credibilità all’esterno e nei confronti dei
genitori degli allievi dell’asilo parrocchiale. Tenuto conto del
margine di apprezzamento delle giurisdizioni statali nel bilanciamento
concreto tra una pluralità di interessi individuali, la Corte ritiene
che l’art. 9 CEDU non impone allo stato tedesco di predisporre per
la ricorrente una tutela maggiore di quella prevista dalle autorità
nazionali, che non hanno riscontrato alcuna violazione dell’art. 9
CEDU.

Accordo 28 gennaio 2011

Per approfondire in OLIR.it:
CCNL AGIDAE Scuola 2010-2012 (9 dicembre 2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5575]

Ordinanza 26 maggio 2010

L’impossibilità di assistere alla messa domenicale, per mancanza
di un locale idoneo a tale scopo nelle c.d. aree riservate, lede il
diritto di libertà religiosa del detenuto di fede cattolica. Non può
infatti ritenersi sufficiente, ai fini dell’effettivo esercizio del
culto cattolico, l’ascolto dalla cella chiusa da parte del detenuto
della messa celebrata in corridoio.

Sentenza 15 settembre 2010, n.18332

Il testimone di Geova, cui il particolare credo religioso vieta la
trasfusione del sangue, ha pieno diritto di rifiutare
tale trattamento, anche in ipotesi di pericolo grave ed
immediato per la sua sopravvivenza, purchè egli esprima
direttamente il suo dissenso con una manifestazione di volontà
“espressa, attuale, inequivoca, informata”, ovvero qualora – come nel
caso di specie – egli  rechi con sé una puntuale articolata ed
espressa dichiarazione, dalla quale inequivocabilmente emerga la
volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di
vita. Nè il rifiuto del consenso al trattamento ha costituito, nel
caso di specie, un fatto anomalo e imprevedibile, rappresentando
altresì il mero esercizio di un diritto, garantito all’infortunato
dalla Costituzione e ormai largamente riconosciuto da costante
giurisprudenza, inidoneo in quanto tale ad interrompere la continuità
fattuale e logica-giuridica tra l’evento-sinistro e l’evento
morte.

————————-
Per approfondire in OLIR.it: cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 15
settembre 2008, n. 23676
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4784]

Raccomandazione 27 gennaio 2011

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation n. 1957 (2011): "Violence against Christians in the Middle East" (Provisional edition) (*) 1. The Parliamentary Assembly recalls that Christianity had its beginnings in the Middle East 2 000 years ago and that Christian communities have existed in the area since that time. 2. These communities, which are made […]

Decreto legge 25 marzo 2010, n.40

Testo coordinato del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40: "Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", […]

Decreto legislativo 29 dicembre 2010, n.225

Decreto Legislativo 29 dicembre 2010  29-12-2010 n. 225: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2010). (omissis) Art. 2 Proroghe onerose di termini 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, […]

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html