Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 giugno 2011, n.13240

Pur tenendo conto “del favore particolare al riconoscimento che lo
Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18
febbraio 1984, modificativo del Concordato” (S. U., n. 19809/2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]), il giudice interno,
cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore
istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva mentale, ha però
il potere d’accertarne in piena autonomia la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del
processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003
[https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]). Il corollario esclude
il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato
requisito.

Decreto 05 maggio 2011

L’ufficiale dello stato civile può procedere alle pubblicazioni anche
in assenza del nulla osta previsto dall’art. 116 c.c. per il
matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti
ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione
di un nubendo alla religione dell’altro: nel caso di specie, mancata
conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano) e
costituisca perciò un’arbitraria o discriminatoria preclusione del
diritto di contrarre matrimonio.

Sentenza 10 giugno 2011, n.12738

La tutela di interessi riguardanti la costituzione di un rapporto –
quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in
quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su
istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti” (Cass. n.
3339/2003), impongono alla Corte d’appello di verificare, rendendone
conto con adeguata motivazione, se il coniuge che abbia apposto la
condizione al matrimonio, abbia anche reso partecipe l’altro coniuge
del suo contenuto effettivo, se cioè – nel caso di specie – egli
volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo
mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da
lui prescelto, abbia espresso questa sua precisa volontà alla moglie,
o quanto meno le abbia consentito la percezione di tale riserva con
fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con
ordinaria diligenza.

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Per approfondire in OLIR.it
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 maggio 2009

La satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto
dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione
ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile
e dipinta con iperboli (nel caso di specie, consistente nella
raffigurazione – riportata sul volantino elettorale del candidato
sindaco della Lega Nord – della trasformazione del duomo di Piacenza
in moschea e nell’assimilazione del quotidiano Libertà all’organo di
informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto, che
necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per
definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben
può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose.
Pertanto, nel caso di satira l’ambito della scriminante è più ampio
rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di
satira politica, non applicandosi il parametro della verità della
notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza,
essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira
posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione,
esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori
fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva
finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale,
colpendone senza ragione la figura morale.

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).

Ordinanza 09 maggio 2011

L’immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato
illecito laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” (art.
844 c.c.) . In particolare, detto giudizio di tollerabilità deve
elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e
comparando le contrapposte esigenze, riferibili alla causa del fatto
immissivo e a colui che le subisce. (Nel caso di specie, la pretesa
dei ricorrenti, volta in via cautelare d’urgenza all’adozione di
un provvedimento di interdizione dell’utilizzo parziale degli
impianti sportivi della Parrocchia è apparsa accoglibile laddove
temporalmente circoscritta). Deve, inoltre, rilevarsi che la vicinanza
tra le strutture parrocchiali e i vicini immobili adibiti ad
abitazione  e l’orario mattutino dello scampanio sono circostanze
valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono
che, in ragione della sua protrazione, può travalicare la
tollerabilità. Nel caso di specie, le concorrenti esigenze, di
tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia
(estrinsecazione, quest’ultima, del diritto all’esercizio del
culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che
legislativa, espressa, quest’ultima, dall’art. 2 della legge
25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929) sono contemperabili ed entrambe
perseguibili in sede cautelare restringendo temporalmente lo
scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi.