Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena […]

Sentenza 30 giugno 2011, n.8916/05

Traduzione della sentenza in lingua italiana (pdf
[/areetematiche/documenti/documents/testimoni%20di%20geova%20c.%20francia%20italiano.pdf])
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Decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo correlate:
Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99,
14 juin 2001 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=3460] ;
Association Sivananda de Yoga Vedanta c. France (déc.), no 30260/96,
16 avril 1998 ; Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no
72881/01, § 73, CEDH 2006-XI ; Cantoni c. France, 15 novembre 1996,
§ 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Cha’are Shalom Ve
Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72, CEDH 2000-VII ; Eglise de
Scientologie de Moscou c. Russie, no 18147/02, §§ 81-85, 5 avril
2007 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2111] ; Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH
2001-XII [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1579];
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France
(déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie
[GC], no 30985/96, CEDH 2000-X ; Hentrich c. France, 22 septembre
1994, § 42, série A no 296-A ; Institut de prêtres français et
autres c. Turquie (règlement amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000
; Institut de prêtres français et autres c. Turquie, no 26308/95,
décision de la Commission du 19 janvier 1998 ; Islamische
Religiongemeinschaft in Berlin E. V. c. Allemagne (déc.), no
53871/00, CEDH 2002-X ; Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et
32782/03, § 85, ECHR 2009-… ; Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §
48, série A no 260-A ; Kuznetsov et autres c. Russie, no 184/02, §
74, 11 janvier 2007 ; Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre
1994, § 87, série A no 301-A ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou c.
Russie, no 302/02, CEDH 2010-… (extraits) ; Manoussakis et autres c.
Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV ; Membres (97) de la
Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no
71156/01, § 134, CEDH 2007-V ; Obst c. Allemagne, no 425/03, § 44,
CEDH 2010-… (extraits) ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et
autres c. Autriche, no 40825/98, 31 juillet 2008 ; Sunday Times c.
Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30 ; Vergos c.
Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004

Sentenza 16 giugno 2011, n.13240

Pur tenendo conto “del favore particolare al riconoscimento che lo
Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18
febbraio 1984, modificativo del Concordato” (S. U., n. 19809/2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]), il giudice interno,
cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore
istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva mentale, ha però
il potere d’accertarne in piena autonomia la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del
processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003
[https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]). Il corollario esclude
il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato
requisito.

Decreto 05 maggio 2011

L’ufficiale dello stato civile può procedere alle pubblicazioni anche
in assenza del nulla osta previsto dall’art. 116 c.c. per il
matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti
ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione
di un nubendo alla religione dell’altro: nel caso di specie, mancata
conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano) e
costituisca perciò un’arbitraria o discriminatoria preclusione del
diritto di contrarre matrimonio.

Sentenza 10 giugno 2011, n.12738

La tutela di interessi riguardanti la costituzione di un rapporto –
quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in
quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su
istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti” (Cass. n.
3339/2003), impongono alla Corte d’appello di verificare, rendendone
conto con adeguata motivazione, se il coniuge che abbia apposto la
condizione al matrimonio, abbia anche reso partecipe l’altro coniuge
del suo contenuto effettivo, se cioè – nel caso di specie – egli
volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo
mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da
lui prescelto, abbia espresso questa sua precisa volontà alla moglie,
o quanto meno le abbia consentito la percezione di tale riserva con
fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con
ordinaria diligenza.

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Per approfondire in OLIR.it
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 maggio 2009

La satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto
dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione
ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile
e dipinta con iperboli (nel caso di specie, consistente nella
raffigurazione – riportata sul volantino elettorale del candidato
sindaco della Lega Nord – della trasformazione del duomo di Piacenza
in moschea e nell’assimilazione del quotidiano Libertà all’organo di
informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto, che
necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per
definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben
può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose.
Pertanto, nel caso di satira l’ambito della scriminante è più ampio
rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di
satira politica, non applicandosi il parametro della verità della
notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza,
essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira
posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione,
esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori
fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva
finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale,
colpendone senza ragione la figura morale.

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).