Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 06 luglio 2011, n.14839

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice
ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalemnte rilevanti,
produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo
canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del
18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
L’attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo
canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al
diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in
particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino
a quando detti atti restino funzionali all’attività processuale ed
interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello
Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal
can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7 della Costituzione,
separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del
principio di laicità dello Stato.

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La redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione l’Avvocato
Ecclesiastico Maurizio Bogetti

Legge 30 dicembre 2010, n.240

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11) TITOLO I  – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Art. 1. (Principi ispiratori della […]

Decreto ministeriale 29 luglio 2011, n.336

Per approfondire in OLIR.it
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5660]: “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”

Sentenza 25 luglio 2011, n.245

La limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel
nostro Paese – introdotta dalla rinnovato testo dell’art. 116, comma
1, c.c. – si traduce anche in una compressione del corrispondente
diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto
intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari
interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente
tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto
legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale
preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi
risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello
Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti
volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.

Determinazione/i 30 marzo 2011

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011 – VISTE le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l’attività di […]

Decisione 28 giugno 2011

Il ricorso delle associazioni islamiche svizzere contro la norma
relativa al divieto di costruire minareti (art. 72, comma 3 della
Costituzione svizzera, modificato nel 2009) è inammissibile perché
non risulta lo status di “vittima” dei ricorrenti in relazione agli
articoli 9 e 14 della CEDU. In particolare non risulterebbe dimostrato
il legame tra i ricorrenti e il pregiudizio (anche potenziale) che
deriva dalla norma contestata.

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In OLIR.it:
Corte Europea dei diritti dell’uomo. DECISIONE 28 GIUGNO 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5658]:_
Ouardiri contre la Suisse. Luoghi di culto: decisione sulla
ricevibilità_

Sentenza 10 maggio 2011

Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della
direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui
all’art. 10, n. 6, della legge 30 maggio 1995 del Land di Amburgo,
ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile
percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo
inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non
stabilmente separato, qualora nello Stato membro interessato, il
matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con
un’unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001,
sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene
Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e
sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali,
per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner
di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto
paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la
pensione summenzionata.