Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 maggio 2012, n.2064

Per antica consuetudine, che trova radice nella storia, l’ente
CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO IN NAPOLI è oggi sottratto
all’applicazione della normativa in tema di fabbricerie di cui alla
l. 20 maggio 1985 n. 222 (art. 72) e relativo regolamento
d’attuazione (d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33). Per quanto qui più
specificatamente interessa, lo statuto (approvato con R.d. 7 giugno
1894) ed il regolamento (adottato con d.M. 23 gennaio 1926) della
Cappella disciplinano in modo del tutto peculiare, rispetto a quanto
previsto dall’art. 35 del d.P.R. 33/87, la composizione e la
procedura di nomina dei membri dell’organo che amministra l’ente.
Trovandosi ora nell’improcrastinabile necessità di procedere ad un
rinnovo statutario, l’ente rappresenta L’ESIGENZA pregiudiziale di
“CHIARIRE LA PROPRIA NATURA GIURIDICA”. Il Consiglio di Stato è
dunque investito della questione dal Ministero dell’Interno.
DUE SONO LE POSIZIONI che si confrontano avanti all’Alto Consesso.
Per un verso l’ente Cappella ritiene, in forza di una “obiettiva
disamina degli eventi che son all’origine della nascita e vita”
dello stesso, di essere collocabile nel novero degli ENTI FONDAZIONALI
MORALI DI NATURA PUBBLICISTICA: la “peculiarità identitaria … e
l’atipicità dei connotati … lo sottraggono ad ogni referibilità
alla disciplina pattizia di cui alla legge n. 222/85 e, quindi,
all’accostamento analogico alla figura giuscanonistica delle
fabbricerie”. Per il verso opposto il Ministero richiedente il
parere rappresenta come gli scopi perseguiti dall’ente, individuati
dall’art. 12 dello statuto nella “amministrazione dei beni della
Cappella e nomina del personale della Cappella e della Chiesa, del
Duomo, dell’Oratorio nella Villa alle Due Porte e della
Segreteria”, coincidano con gli scopi propri delle fabbricerie
indicati dall’art. 37 d.P.R. 33/87. Tale coincidenza di scopo,
finalità e funzioni farebbe della Cappella una FABBRICERIA E, COME
TALE, UN ENTE DI “NATURA ESSENZIALMENTE PRIVATISTICA” (secondo
quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato in un precedente
parere – n. 289 del 28 settembre 2000).
Nella sua valutazione ricognitiva della natura della Cappella, il
Consiglio di Stato rileva anzitutto come tale soggetto giuridico sia
effettivamente caratterizzato da un’origine ed una storia del tutto
particolari dalle quali è discesa per l’ente un’atipicità
amministrativa e regolatoria che sopravvive ancora oggi. Nel compiere
questo rilievo viene però contestualmente riconosciuto come tale
atipicità trovasse la propria giustificazione nell’esigenza di
garantire all’ente, nel quadro degli ordinamenti precedenti a quello
attuale, l’autonomia e l’integrità del patrimonio necessarie per
l’attuazione delle proprie specifiche finalità. Oggi, mutato
l’assetto socio-economico-culturale, ci si deve domandare se tale
esigenza possa e debba ancora giustificare una regolamentazione
particolare per la Cappella.
L’ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL’ENTE in
questione – proseguono i consiglieri di Palazzo Spada – DEVE
DERIVARE piuttosto DA UN’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:
SE, come risulta in effetti per la Cappella, LE ATTIVITÀ DI UN ENTE
COINCIDONO CON LE FINALITÀ PROPRIE PERSEGUITE DALLE FABBRICERIE (ART.
37 D.P.R. 33/87), ESSO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE FATTO RIENTRARE
NELLA CONFIGURAZIONE COMUNE DELLA FABBRICERIA E AD ESSO DOVRÀ ESSERE
APPLICATA LA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA. Nè potranno essere
sufficienti a sottrarre l’ente da tale applicazione antiche
tradizioni storiche che non trovano più ragion d’essere
nell’attuale assetto storico-economico-culturale.
Peraltro – conclude il Consiglio di Stato – NEL RISPETTO DELLA
PACIFICA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE (in materia di
fabbricerie) SI DOVRÀ TENERE OPPORTUNAMENTE CONTO, IN SEDE DI
REVISIONE DELLO STATUTO, DELLA TRADIZIONE STORICA E DELL’ATIPICITÀ
DELLA CAPPELLA, bilanciando così l’esigenza primaria del rispetto
dell’applicazione della normativa generale e comune con quella, pur
rilevante, del mantenimento, ove compatibile, delle tradizioni
storico-culturali.

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract il
dott. Alessandro Perego]

Sentenza 15 maggio 2012, n.56030/07

Il mancato rinnovo del contratto annuale di insegnamento della
religione e della morale cattoliche in un liceo pubblico non implica
violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo se dipende da motivi di carattere “strettamente
religioso” sui quali è insindacabile la competenza dell’autorità
ecclesiastica. Tra il diritto dell’individuo al rispetto della
propria vita privata e familiare (art. 8 Cedu) e il diritto di una
confessione alla libertà religiosa (artt. 9 e 11 Cedu) prevale, nel
caso di specie, quest’ultimo anche in ragione della particolare
“natura” del rapporto di lavoro (che distingue l’insegnante di
religione dagli altri insegnanti) e del legame di “speciale
fiducia” che deve esistere tra il professore di tale materia e il
vescovo diocesano cui compete valutare se il candidato
all’insegnamento presenti i requisiti previsti dalla normativa
canonica (cann. 804 § 2 e 805). La tutela del diritto alla libertà
religiosa nella sua dimensione collettiva e la conseguente
legittimità dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica si
impongono anche in ragione della necessità di preservare e tutelare
la “sensibilità” degli studenti che scelgono di avvalersi
dell’insegnamento confessionale e dei loro genitori.

Regolamento 25 gennaio 1991, n.3

Comune di Borghetto Lodigiano (Lo): "Regolamento comunale per la disciplina di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni" (approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 25.01.1991) (omissis)                                                                                                                                                      CAPO III CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, DEL VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO LOCO   Art. 16 – […]

Sentenza 25 maggio 2011, n.20979

Se da un lato è innegabile che lo studio della Bibbia non rende
necessaria per il detenuto la costante e sistematica presenza del
ministro del culto, dall’altro neppure può escludersi che
l’approfondimento di tali testi richieda talvolta l’assistenza del
ministro del proprio culto. Tale fattispecie può dunque essere
ricondotta al disposto dell’art. 26, comma 4 dell’ord. pen., secondo
cui il detenuto appartenente a religione diversa dalla cattolica ha
diritto di ricevere, su sua richiesta, l’assistenza del ministro del
proprio culto. In questo senso, il termine “assistenza” adoperato
dalla norma deve cioè essere inteso come presenza materiale e
spirituale del ministro del culto, che aiuti il fedele ad approfondire
lo studio dei testi religiosi. Per tale motivo non pare possibile
negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di geova,
per il quale è fondamentale lo studio della bibbia – almeno una
qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine
di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando
l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare
l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.

Concordato 06 aprile 2010

Accordo fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del Concordato del 26 febbraio 1965 Fra la Santa Sede rappresentata dal Suo Plenipotenziario, Sua Eccellenza Mons. Dott. Jean-Claude Périsset, Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di Germania, Arcivescovo titolare di Giustiniana prima, e il Land Niedersachsen rappresentato dal Presidente dei Ministri Signor Christian Wulff, […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 20 aprile 2012

DPCM. 20 aprile 2012: Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, […]

Legge 08 novembre 2000, n.328

Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". (Da Supplemento ordinario n. 186 alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 265 del 13 novembre 2000) Capo I PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI Art. 1. (Princìpi generali e finalità) 1. […]

Legge regionale 22 marzo 2012, n.5

L.R. Puglia 22 marzo 2012, n. 5: Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia. (B.U.R. 28/03/2012 , n.45) Art.1 Finalità 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall’articolo 6 della Costituzione e dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecìa salentina, arberesche e franco-provenzali, rispettivamente […]