Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 ottobre 2012

Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del Sig. Gabriele Paolo, depositata il 22 ottobre 2012 [fonte: www.vatican.va] SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR GABRIELE PAOLO   IL TRIBUNALE Composto dai signori Magistrati 1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe […]

Deliberazione 01 febbraio 2005, n.18

Comune di Podenzano Provincia di Piacenza Deliberazione Giunta Comunale n° 18 del 1 Febbraio 2005 Convenzione tra il Comune di Podenzano e le Associazioni: A.P. Podenzano 1945, Pro Loco e Bocciofila per la gestione dei locali di proprietà della Parrocchia di San Germano da adibire a sede delle associazioni.

Parere 04 ottobre 2012, n.4180

Consiglio di Stato. Parere 4 ottobre 2012, n. 4180: "Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, […]

Ordinanza 19 luglio 2012, n.196

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la facoltà della donna – in presenza delle condizioni ivi
stabilite – di procedere volontariamente alla interruzione volontaria
della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento (nel
caso di specie, il procedimento ex articolo 12 della legge n. 194 del
1978 era stato attivato a seguito della richiesta, del locale
Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere
l’interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i
genitori).

Sentenza 05 settembre 2012

Per individuare in concreto quali siano gli atti che possono essere
considerati una persecuzione nell’accezione dell’articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004 (recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta; di qui in poi
“direttiva”), non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un
«nucleo essenziale» («forum internum») del diritto fondamentale
alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche
religiose in pubblico («forum externum»), e quelli che non incidono
su tale presunto «nucleo essenziale».
Questa distinzione non è compatibile con la definizione estensiva
della nozione di «religione» che la direttiva fornisce
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), integrandovi il complesso
delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o
individuali. Gli atti che possono costituire una «violazione grave»
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non
solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo
pubblicamente.
Questa interpretazione è idonea ad attribuire all’articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva una sfera di applicazione entro la quale
le autorità competenti possono valutare qualsiasi tipo di atto lesivo
del diritto fondamentale alla libertà di religione onde determinare
se, alla luce della sua natura o reiterazione, esso risulti
sufficientemente grave da essere considerato una persecuzione.
Se ne evince che gli atti i quali, a causa della loro intrinseca
gravità unitamente alla gravità della loro conseguenza per la
persona interessata, possono essere considerati persecuzione devono
essere individuati non in funzione dell’elemento della libertà di
religione che viene leso, bensì della natura della repressione
esercitata sull’interessato e delle conseguenze di quest’ultima.
Pertanto, è la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che
potrebbero essere adottate, nei confronti dell’interessato che
determinerà se una violazione del diritto garantito dall’articolo
10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
Di conseguenza, una violazione del diritto alla libertà di religione
può costituire una persecuzione a norma dell’articolo 9, paragrafo
1, lettera a), della direttiva quando il richiedente asilo, a causa
dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corre un
rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere
sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di
uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva (nel caso
di specie, due cittadini pachistani, appartenenti alla comunità
Ahmadiyya, movimento riformatore dell’Islam, erano stati oggetto nel
loro Paese di atti di violenza durante lo svolgimento delle pratiche
religiose e denunciati alle autorità per avere insultato il nome di
Maometto. In particolare, il codice penale pakistano dispone che i
membri della comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre
anni di reclusione o di una pena pecuniaria se affermano di essere
musulmani, qualificano come Islam la loro fede, pregano o propagano la
loro religione o se cercano proseliti. A norma dell’articolo 295 C
di detto codice penale, chiunque oltraggia il nome del profeta
Maometto può essere punito con la pena di morte o l’ergastolo oltre
a una pena pecuniaria).

Ordinanza 29 giugno 1992, n.264

Vedi: Corte Costituzionale, sentenza 27 aprile 193, n. 195
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=378], Edilizia di
culto e assegnazione di aree e contributi alle confessioni religiose
prive di intesa

Legge 09 aprile 1850, n.1013

VITTORIO EMANUELE II per grazia di dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Art. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od […]

Decreto legge 13 settembre 2012, n.158

Decreto legge 13 settembre2012, n. 158: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più altro livello di tutela della salute.   (omissis)   Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica  […] 9. L'Amministrazione autonoma dei […]

Decreto 08 agosto 2012, n.7/R

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)". (omissis) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina […]

Legge 09 gennaio 2006, n.7

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a […]