Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2010

Ordine del giorno 29 ottobre 2009

Estratto del verbale di seduta
Consiglio comunale del 26 ottobre 2009
 
I convocazione
 
Oggetto:Ordine del giorno, approvato nella seduta del 26 ottobre 2009, a firma dei consiglieri Mardegan, Brandirali ed altri:“Luoghi di culto delle comunità che non intrattengono intese con allo stato”

(omissis)
 
Ordine del giorno
Relativo ai luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono intese con lo Stato
 
Il Consiglio Comunale di Milano
 
tenuto conto
 
Che la libertà di religione inerisce alla dignità di ogni persona e, come riconosce la nostra carta costituzionale, costituisce uno dei diritti inviolabili dell'uomo.
Che la concreta articolazione della libertà di religione si attua attraverso il principio costituzionale che garantisce ad ogni uomo di professare liberamente la propria fede religione e di esercitarne in privato in pubblico il culto.
Che, come stabilito dal patto internazionale sui diritti civili è politici, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali.
 
Considerato
 
Che negli ultimi anni, a seguito del fenomeno dell'immigrazione da paesi stranieri, si sono andate formando nella nostra città varie comunità religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati da intese con le relative rappresentanze ma il cui diritto di esercitare il proprio culto non può essere disconosciuto.
Che la libertà di culto non può, però, essere confusa con la libertà di propaganda o di associazione e sostengano visioni in aperto contrasto con i principi fondamentali della nostra costituzione, quali la pari dignità tra uomo e donna, il rispetto della vita umana, il rifiuto della violenza e del terrorismo.
Che un corretto concetto di integrazione presuppone l'accettazione, la condivisione o quantomeno il rispetto delle leggi, dei principi, delle regole e delle tradizioni che caratterizzano nostra cultura e la nostra civiltà.
Che l'attuale composizione delle suddette comunità religiose nella nostra città, in particolare quelle più numerose diffuse sul territorio, nonché ragioni di ordine pubblico dettata da motivi di sicurezza ed al necessario rispetto della sensibilità della maggioranza della popolazione cittadina, inducono a ritenere inopportuno che tali comunità religiose procedano alla realizzazione di un unico grande luogo di culto, questo risponderebbe più a una ragione altamente simbolica che all'utilità della vita religiosa sul territorio.
Che il doveroso rispetto della libertà di culto non comporta alcun obbligo da parte degli enti pubblici e in particolare del comune di Milano di mettere a disposizione aree di proprietà demaniale per la realizzazione di luoghi di preghiera che dovranno invece essere individuati, acquistati e realizzati a totale carico delle comunità religiose interessate alla loro edificazione, previo conseguimento di tutti permessi delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.
Che la concreta minaccia costituita dall'integralismo religioso e dalle sue derive terroristiche impone che nei luoghi di preghiera delle comunità e non intrattengono intese con lo Stato italiano sia possibile svolgere da parte delle autorità di pubblica sicurezza tutti i controlli ritenute opportune necessarie.
Che risulta urgente l'emanazione di una normativa regionale che disciplina regolarmente la realizzazione di luoghi di preghiera delle comunità che non intrattengono intese contro lo Stato italiano
 
Impegna il Sindaco e la Giunta
 
1. Ad invitare il Ministro degli Interni a farsi promotore in tempi rapidi di un disegno di legge che disciplini e regolamenti la realizzazione e/o il riconoscimento di luoghi di preghiera delle comunità che non intrattengono intese con allo Stato italiano che garantisca:
  • L'individuazione di un responsabile della comunità.
  • L'assenza di carichi pendenti e precedenti penali a carico del responsabile della comunità e di tutti i ministri di culto.
  • L'impegno al pieno rispetto da parte della comunità della nostra costituzione delle leggi dell'ordinamento italiano.
  • La disponibilità a rendere accessibile alle autorità di pubblica sicurezza i bilanci sociali al fine di verificare la lecita provenienza dei fondi utilizzati.
  • Il rifiuto dell'apologia di reati di terrorismo, dell'incitazione allori allo sterminio degli infedeli.
  • L'impegno a favorire la piena integrazione degli stranieri attraverso l'organizzazione di corsi di lingua italiana e l'azione di mediatori sociali nonché attraverso il pieno inserimento dei minori nelle scuole italiane.
  • Infine che preveda lo sviluppo di rapporti tra governi mediante i quali sostengono i diritti di libertà religiosa secondo ragioni di reciproco rispetto.

2. A farsi promotore presso la prefettura di una consulta delle comunità islamiche Milano fondata su una carta dei valori da sottoscrivere obbligatoriamente, al fine di istituire un luogo di composizione delle esigenze e delle problematiche che nascono dalle varie comunità.

 3. A prevedere strumenti urbanistici di carattere generale che disciplinano la realizzazione di luoghi di preghiera di iniziativa di comunità religiose che non intrattengono intese con lo Stato italiano (e, nel caso di quel islamiche, che abbiano aderito alla consulta sottoscritto la carta dei valori). Pertanto le domande le autorizzazioni edilizie per la realizzazione di un luogo di culto dovranno contenere:
  • indicazione del luogo proposto che dev'essere ad almeno trecento metri da altro luogo di culto, e deve avere buoni collegamenti ed aree per parcheggi.
  • presentazione della comunità richiedente e i suoi responsabili, l'impegno di utilizzare il luogo per non più di 5000 persone per ogni funzione religiosa.
  • un progetto realizzativo secondo tutte le norme previste per i e di luoghi adibiti a pubblica frequentazione.
  • il piano di autofinanziamento di gestione.
 4. A prevedere che, nei casi di festività e/o celebrazioni religiose che prevedono l'afflusso nello stesso luogo di un vasto pubblico, le stesse dovranno svolgersi nelle strutture pubbliche o private affittate propriamente in grado di ospitare l'intera comunità di fedeli senza ledere in alcun modo la visibilità dei quartieri in cui sono stabilmente situati i luoghi di culto.