Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Ottobre 2008

Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 16 luglio 2008, n.3694

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 16 luglio 2008, n. 3694: “Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione all’Anno Giubiliare Paolino”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Roma in relazione all’Anno Giubiliare Paolino che si terrà a Roma a partire dal 28 giugno 2008;
Considerato che è stato indetto dalla Santa Sede l’Anno Giubiliare Paolino a partire dal 28 giugno 2008 dedicato al bimillenario della nascita dell’Apostolo Paolo;
Considerato che nel corso dell’Anno Giubiliare si terranno, principalmente nella Basilica papale di San Paolo fuori le Mura in Roma, una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici, come pure varie iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina;
Considerato, quindi, che la notevole affluenza di visitatori in pellegrinaggio rende necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un ordinato afflusso e deflusso delle persone nell’area interessata dall’evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al «grande evento», nonché di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell’ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D’intesa con la regione Lazio;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all’attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell’evento che si terrà nel territorio della città di Roma, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti all’evento.

Art. 2.

1. Per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell’opera di un soggetto attuatore, dallo stesso designato, cui affidare specifici settori di intervento nonché della collaborazione degli Uffici regionali degli enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione dell’evento di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero il soggetto attuatore di cui all’art. 3, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all’attuazione della presente ordinanza si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su bilancio regionale, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri