Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36
Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010”
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 25-3-1985, n. 121,
Visto il DPR 16-12-1985, n. 751,
Visto il DPR 23-6-1990, n. 202,
Vista la legge 23-10-1992, n. 421,
Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993, n. 423,
Vista la legge 14-1-1994, n. 20,
Visto il DLgs 16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996, n. 662,
Vista la legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 15-3-1997, n. 59,
Vista la legge 15-5-1997, n. 127, e successive modificazioni,
Visto il Dpr 18-6-1998, n. 233,
Visto il Dpr 8-3-1999, n. 275,
Vista la legge 3-5-1999, n. 124,
Visto il Dpr 28-12-2000, n. 445,
Visto DLgs 30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il DL 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il DLgs 30-6-2003, n. 196,
Vista la legge 18-7-2003, n. 186,
Visto il Dpr 21-12-2007, n. 260,
Visto il DM 24-3-2005, n. 42,
Visto il DM 13-4-2006, n. 37,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-09 e per il biennio economico 2006-07 sottoscritto il 29-11-2007,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-2009,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2009-10, sottoscritto il 12-2-2009,
Vista l’Ordinanza Ministeriale 13-2-2009, n. 18, sulla mobilità del personale della scuola,
Vista l’Ordinanza Ministeriale 21-2-2008, n. 27, sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2008-09,
Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
Ritenuto di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di religione cat-tolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale di detto perso-nale,
Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collet-tivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2009-10,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali
1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2009-10 degli insegnan-ti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del per-sonale della scuola.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di ido-neità rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico re-gionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cat-tedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario dioce-sano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in an-no qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2008-09 abbiano almeno due anni di an-zianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la tito-larità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2008-09 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’art. 4, c. 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’inse-gnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corri-spondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
7. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’inse-gnamento nella scuola dell’infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale uni-camente per essere utilizzati in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qua-lificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
8. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 12-2-2009, sono valide, con le precisazioni di cui al suc-cessivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
9. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.
Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità
1. Le domande di mobilità devono essere presentate da tutto il personale di cui al precedente articolo dal 30 marzo al 28 aprile 2009. Le domande sono elaborate manualmente dagli uffici indi-cati negli articoli successivi.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dal-l’articolo 37bis del CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009, è fissato al 30 giugno 2009.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 15 giugno 2009.
Articolo 3 – Presentazione delle domande
1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di tra-sferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla pre-sente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano ser-vizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di tra-sferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasfe-rimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Uffi-cio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato , regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corren-te anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
– scuole dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
– scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio de-vono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documen-tare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione alle-gata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ec-clesiastica rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’inte-ressato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nel-l’apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto in-dicato nell’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, con-cernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
Articolo 4 – Documentazione delle domande
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al-la presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Dio-cesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella al-legata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009 e va effettuata esclusi-vamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati uni-tamente alla domanda, nei termini previsti .
4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a do-manda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B3) e C1). Per-tanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto III), non trova inoltre applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteg-gio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializ-zazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del DM 15-7-1987, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademi-che di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religio-se, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni acca-demiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle di-scipline di cui all’allegato A del DM 15-7-1987. Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere com-preso anche ogni titolo di licenza o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio com-prese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consen-tito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il consegui-mento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà te-ologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Confe-renza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti ca-selle dei moduli domanda.
5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 del-l’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, in insegnamen-to diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servi-zio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli al-tri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del DPR 751/1985, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religio-ne cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualifica-zione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valuta-zione (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o menta-le, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesi-stenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di fa-miglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle di-sposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assi-stito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del DPR 9-10-1990, n. 309).
L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodi-pendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasfe-rimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a pro-gramma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, c. 3, del ci-tato DPR n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
9 . Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 12-2-2009, il comune di residenza dei familiari deve apparte-nere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’in-segnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’ordinario diocesano per l’uti-lizzazione dell’insegnante.
10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come mo-dificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’interessato può attestare con di-chiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime , l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami , i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfe-zionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previ-sto dalla lettera E) del punto III – titoli generali – della tabella, nella relativa certificazione deve es-sere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli in-segnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un di-ploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’inse-gnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell’art. 7, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a se-guito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della prece-denza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate .
14. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 5 – Rettifiche, revoche e rinunce
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasfe-rimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’or-dine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca de-ve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Re-gione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 15 giu-gno 2009.
3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di ta-le precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinun-cia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, al-tresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sul-le operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
Articolo 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi
1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Diret-tore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco graduato di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al DLgs 196/03.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunica-zione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provve-dimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comuni-cazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di desti-nazione, al locale dipartimento provinciale del Tesoro.
4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dal-l’Ufficio scolastico regionale all’ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmis-sione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportu-ni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 2009 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di prove-nienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destina-zione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico al-l’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento provinciale del Tesoro.
Articolo 7 – Fascicolo personale
1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati persona-li”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato DLgs 30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il DLgs 11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scola-stico.
Articolo 8 – Domanda di trasferimento e di passaggio
1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in ser-vizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizza-zione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono con-fermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione sco-lastica e finché non sia revocata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l’in-segnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazio-ne; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l’ordinario diocesano competente.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasfe-rimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiunta-mente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’arti-colo 4, c. 1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegna-mento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità con-corsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’ordinario dio-cesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio de-vono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasfe-rimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data pre-cedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul mo-vimento si raggiunga l’intesa con l’ordinario diocesano competente.
Articolo 9 – Indicazione delle preferenze
1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in al-tra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciu-ta dall’ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’inse-gnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede spe-cifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’or-dinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rila-sciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nel-la regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspi-ranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documenta-zione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate ta-li operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le do-mande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro l’8 maggio 2009.
2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valuta-zione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 4 giugno 2009 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico re-gionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009. Detta docu-mentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro l’8 maggio 2009.
4. L’Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 22 giugno 2009, per ciascun ruolo, una graduatoria unica regionale degli inse-gnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al solo scopo di individuare il personale even-tualmente in esubero.
Articolo 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo gra-do, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità rico-nosciuta dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certifica-zione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del mede-simo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per cia-scuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nel-la regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspi-ranti.
Articolo 12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indica-zioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente com-ma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
Allegati
Allegato TR1 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole dell’in-fanzia e primaria
Allegato PR1 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell’infanzia e primaria
Allegato TR2 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secon-darie di primo e secondo grado
Allegato PR2 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Allegato C – Elenco ufficiale delle diocesi italiane.
Allegato D – Modello di dichiarazione dell’anzianità di servizio.
IL MINISTRO
F.to Gelmini
Autore:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diocesi, Scuola, Religione Cattolica, Insegnanti, Idoneità, Anno scolastico, Trasferimenti, Mobilità territoriale, Passaggi di ruolo, Mobilità professionale
Natura:
Ordinanza ministeriale
File PDF:
4947-ordinanza-ministeriale-23-marzo-2009-n-36.pdf