Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2004

Ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990, n.359

Ordinanza Ministeriale 22 dicembre 1990, n. 359: “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 68 del 21 marzo 1991)

(omissis)

31. (Disposizioni generali). – 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d’esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario, possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d’esame.

(omissis)

40. (Giudizio di ammissione agli esami). – 1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito: a) dal capo dell’istituto, che lo presiede; b) dagli insegnanti delle materie dell’ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto degli scrutini. L’insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. Si richiama, a questo proposito, il precedente art. 31; c) dagli insegnanti tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

(omissis)