Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Settembre 2011

Ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, n.64

O.M. 21 luglio 2011, n. 64: "Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2011/2012".

(omissis)

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza dell’ordinanza

1. La presente ordinanza ministeriale si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2. La presente ordinanza – nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa – per il personale appartenente a
ruoli e classi di concorso in esubero – tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo
corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza ed hanno validità per l’anno scolastico 2011/2012.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 della presente ordinanza, i direttori regionali definiranno i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità, sentite le organizzazioni sindacali territoriali.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente ordinanza.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni
organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti
relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi
vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 29 dell’8 aprile 2011.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) é formulata da ciascuna istituzione scolastica, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio , va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi
vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dalla presente ordinanza sulla base dell’All. 2 – Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 1 agosto 2011 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,
personale educativo e per gli insegnanti di religione, e alla data dell’8 agosto 2011 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2011/2012 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

10. Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per la regione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed integrazione del C.C.N.I. 26 giugno 2009. Per la mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze della presente ordinanza.

Art.1-bis. – Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. C), del C.C.N.I. 22.2.2011 e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza. A tale
personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8 c. 1 punto II e art. 18 comma 1 punto II. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I. 22.2.2011, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.

Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 della presente ordinanza, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2011/2012 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2011/2012 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 22.02.2011 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2010/2011 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2011/2012;
f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99;
i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 22.02.2011, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.
E’ fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 4 comma 6.
4. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine
su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi
intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
7. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di
utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
c) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
d) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.(1) Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività
previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Art. 3 – Criteri per la determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, i direttori regionali, sentite le OO.SS., determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili
per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui alla presente ordinanza sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti
dall’attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate, i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di
approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A – italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina
richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
3. I direttori regionali, sentite le OO.SS., definiscono i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
4. I direttori regionali, sentite le OO.SS., può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 4, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 3 bis- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

(omissis)