Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2007

Ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n.26

Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578: “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”.

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII

(omissis)

Art. 1 – Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. Per l’anno scolastico 2006/2007, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2007.

Art. 2 – Candidati interni

1. Sono ammessi all’esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11/1/2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a);
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi all’abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1/bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), siano stati ammessi all’abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della legge 11/1/2007, n. 1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica per tali anni. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17/1/2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata. Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere formulato dal consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.

Art. 3 – Candidati esterni

1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
2. Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso Pubbliche Amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti: amministrativo, mercantile, commercio con l’estero, amministrazione industriale possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione od idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
5. E’ consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le Attività sociali – indirizzo dirigenti di comunità e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività sociali-indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.
Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
6. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata, ai sensi della legge 11/1/2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.
7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione Europea, che non siano in possesso di promozione od idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).
8. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria superiore, possono sostenere, ai sensi della legge 11/1/2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.
9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari, ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico dell’istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo “Sirio”, i medesimi sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
12. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Art. 4 – Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, capoverso art. 2, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Le relative istanze vanno rivolte dai candidati ad un istituto della tipologia prescelta all’interno del comune di residenza. Ove non esistente in tale ambito territoriale, l’istituto sarà individuato dai candidati stessi a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a livello regionale. Qualora si tratti di indirizzi di studio a limitata e disomogenea diffusione sul territorio nazionale, non presenti nella regione di residenza, le istanze di partecipazione agli esami di Stato sono rivolte al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della propria regione, il quale, acquisita ogni utile notizia, provvederà a trasmetterle ad altro Ufficio regionale per l’assegnazione della sede. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo di dirigenti di comunità presso gli istituti tecnici per le Attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al presente articolo, comma 17. Gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto statale o paritario. La mancata osservanza della disposizione di cui alla citata legge n. 1/2007, art. 1, capoverso art. 2, comma 4, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei dirigenti scolastici preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
6. Il candidato che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune, provincia o regione diversi da quelli della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore generale dell’Ufficio scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal richiamato art. 1, capoverso art. 2, comma 4, della legge n. 1/2007, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il Direttore generale valuta le motivazioni addotte.
• Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione dal Direttore generale regionale al candidato.
• Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale regionale assegna la domanda all’istituto che ha individuato nell’ambito della regione di competenza ovvero comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale dell’Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone, contestualmente, l’interessato e il capo dell’istituto al quale è stata originariamente presentata l’istanza di partecipazione all’esame di Stato.
• ll dirigente scolastico trasmette la domanda all’istituto individuato dal Direttore generale, se nell’ambito della regione di residenza del candidato, ovvero al Direttore generale dell’Ufficio scolastico della regione in cui è ubicata la località della nuova sede di esame, il quale provvederà sia ad assegnarla ad istituzione scolastica statale o paritaria sia a comunicare al candidato la nuova sede di esame.
• Il capo dell’istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. Il dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni, non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4, comma 9 della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale; valuta, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
I Direttori generali regionali verificheranno che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
8. Il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ai fini della successiva assegnazione – tenuto conto dell’ordine cronologico di acquisizione agli atti dell’istituto – le domande dei candidati esterni non accoglibili, in quanto non compatibili con i commi 4 e 7.
9. Il Direttore generale regionale competente, cui sono state trasmesse le domande dei candidati esterni, secondo quanto previsto dai precedenti commi 6 e 8, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come segue:
a) d’intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dello stesso indirizzo d’esame del comune o, in subordine, della provincia, alle quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non superare il limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni e quello di 35 candidati per ciascuna classe;
b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, il Direttore generale può costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, nel numero di una soltanto secondo quanto prescrive il già richiamato art. 1, capoverso art. 4, comma 9 della legge n. 1/2007; presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita un’ulteriore classe di soli candidati esterni soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
c) ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni delle lettere a),b), attribuisce le domande in eccedenza – secondo le indicazioni testé espresse – ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d’esame di province vicine.
Nell’attività di redistribuzione delle istanze eccedenti i Direttori degli Uffici scolastici regionali dovranno tener conto dello specifico percorso formativo scelto dai candidati, individuando la scuola più vicina alla residenza degli stessi nella quale è presente il percorso formativo richiesto, anche se questa fosse la stessa scuola alla quale le istanze erano state originariamente presentate.
10. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o di province vicine, i Direttori generali regionali – di intesa con i dirigenti scolastici degli istituti interessati – dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
11. In tale situazione, i Direttori generali regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:
– alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
– alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
• I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.
• Il dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore generale regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.
• Il presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore generale regionale.
• Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore generale regionale dovrà reperire i commissari mancanti.
• Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.
• Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al presidente della commissione ovvero, su sua delega, al dirigente scolastico.
12. Nei casi previsti dal presente articolo, commi 9, 10, 15, il Direttore generale regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. L’istituto cedente deve trasmettere all’istituto di assegnazione la documentazione di ciascun candidato e il programma del corso di studi seguito.
13. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie, che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
14. I Direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
15. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
16. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.
17. Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunità
17.1 Presentazione delle domande
I candidati presentano domanda ad un solo istituto statale o paritario ubicato nel comune di residenza.
Tenuto conto che le commissioni con soli candidati esterni possono essere costituite unicamente presso istituzioni scolastiche statali, tale istituto è da identificare:
a) se esistente, in un Itas con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), anche se privo di classi terminali;
b) in subordine, in un Itas privo dello specifico indirizzo, sempreché risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale di ordinamento e struttura, anche se privo di classi terminali;
c) qualora non esista un Itas, il Direttore generale regionale individua – d’intesa con il dirigente scolastico interessato – altro istituto, di diverso tipo od ordine scolastico, del comune o della provincia di residenza, tenendo presente:
– la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
– la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo anche ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
– la materiale capienza dei locali.
I candidati possono conoscere l’istituto di presentazione presso l’Ufficio scolastico regionale.
Le domande presentate fuori dalla provincia di residenza vengono subito trasmesse dall’istituto ricevente all’istituto, individuato dal Direttore generale regionale competente per territorio, informandone gli interessati.
17.2 – Modalità di assegnazione
a) Itas con specifico indirizzo e con classi terminali
I capi degli istituti statali e paritari, con lo specifico indirizzo, assegnano i candidati esterni alle classi terminali, osservando i limiti invalicabili del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni e di 35 candidati per classe.
Per l’individuazione delle domande eccedenti il predetto limite i dirigenti scolastici tengono conto del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti dell’istituto.
I capi degli istituti devono trasmettere le domande eccedenti i predetti limiti al Direttore generale regionale, che provvede – d’intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui al primo capoverso e alla lettera b) – alla loro distribuzione superando il limite percentuale, fermo restando il limite di 35 candidati per classe ovvero formando commissioni di soli candidati esterni, ma in questa ultima ipotesi unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
b) Itas con specifico indirizzo senza classi terminali – Itas senza specifico indirizzo – Istituto di altro tipo od ordine scolastico
Il Direttore generale regionale, previa ricognizione del numero di domande acquisite da Itas con lo specifico indirizzo senza classi terminali, da Itas senza lo specifico indirizzo oppure da istituto di altro tipo od ordine scolastico, costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, sia ai fini degli esami preliminari che degli esami di Stato, purché trattasi di istituti statali, nel numero massimo di due commissioni presso lo stesso istituto.
17.3.Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame
Qualora per l’eccessivo numero di candidati, si renda necessario individuare ulteriori istituti, oltre quello/quelli già individuati per la presentazione delle domande, che, per effetto dei criteri già indicati, costituiscono sede di esame, i Direttori generali regionali procedono osservando i medesimi criteri.
17.4. Programma d’esame
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato-quadro normativo 1999/2000).
17.5. Diplomi e certificazioni
Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un Itas con lo specifico indirizzo, i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: “Solo sede d’esame”.
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura “Diploma di istituto tecnico per attività sociali – indirizzo: Dirigente di comunità ”.

Art. 5 – Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2006. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all’art. 22.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2007.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2007. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al dirigente scolastico.
Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che siano stati valutati in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
5. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2007.
6. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2007; così, parimenti, per i candidati interni di classi antecedenti l’ultima.
7. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 è di competenza del dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2006.
L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Art. 6 – Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/1998.
6. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7 – Esame preliminare dei candidati esterni

1. L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
3. I candidati provenienti da Paesi dell’Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria superiore, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
6. L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.
7. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare.
12. L’esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima.
13. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8 – Credito scolastico

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso dell’abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 2, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l’alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell’attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell’area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame.
Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame nella misura di punti 2 sia per l’ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione od idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato o quello attribuito, per tali anni, dalla commissione d’esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 per anno.
11. Per i candidati esterni in possesso di promozione od idoneità all’ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito scolastico per l’ultimo anno è attribuito dalla commissione d’esame nella misura ottenuta per il penultimo anno (D.P.R. n. 323/1998, art. 11, comma 10).
12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la commissione o il consiglio di classe per coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella misura massima di punti due, fermo restando il limite massimo di punti venti (D.P.R. n. 323/1998, art. 11, comma 11).
13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dall’istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24/2/2000.

Art. 9 – Crediti formativi

1. Per l’anno scolastico 2006/2007, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2007 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.

Art. 10 – Commissioni d’esame

1. Per l’anno scolastico 2006/2007, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, – in applicazione della legge 11/1/2007, n. 1 – concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 11 – Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.

Art. 12 – Diario delle operazioni e delle prove

1. Il presidente e i commissari esterni comuni alle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 18 giugno 2007 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti: al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale se l’assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, al dirigente scolastico se l’assenza riguarda un commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale, determinando, altresì, una data unica di pubblicazione dei risultati per le due classi abbinate. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2006/2007 è il seguente:
– prima prova scritta: 20 giugno 2007, ore 8.30;
− seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 21 giugno 2007, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d’arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l’esame in detto giorno;
− terza prova scritta: 25 giugno 2007. Ciascuna commissione, entro il 23 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d’arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro i due giorni successivi al termine della seconda prova scritta.
La commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna classe/commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.
10. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di un’adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:
– titolo dell’argomento;
– esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
– esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.
11. Al termine della correzione delle prove scritte, prima della pubblicazione dei risultati delle medesime prove, le commissioni, ai fini dell’espletamento dei colloqui, si riuniscono in seduta plenaria per stabilire, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi-commissioni e all’interno di ciascuna di esse quello di precedenza tra candidati esterni ed interni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 4 luglio 2007, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 5 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli artt. 15, comma 7, 16, comma 8 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d’esame.

Art. 13 – Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni od interni.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno od esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all’ultima classe, esito dell’esame preliminare ed indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6;
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;
i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4/5/1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.
Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede di esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, relativamente ai candidati esterni in possesso di ammissione all’ultima classe, la commissione provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L’esito delle attribuzioni è pubblicato all’albo dell’istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 10 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14 – Plichi prima e seconda prova scritta

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal Sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal Sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.

Art. 15 – Prove scritte

1. Per l’anno scolastico 2006/2007 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al D.M. n. 429 del 20/11/2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2006/2007.
2. Per l’anno scolastico 2006/2007, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2006/2007, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. n. 358/1998, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve, altresì, contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E’ facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui è stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio, la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

Art. 16 – Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31/1/2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi compresa quella dell’attribuzione del voto finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
7. La commissione d’esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
8. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

Art. 17 – Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio Braille la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
3. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al Pei differenziato. Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, si applicano relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 18 – Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ad un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 19 – Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20 – Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
6. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 26 gennaio 2006, n. 8.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento per il successivo invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell’esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di Stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III – semplificazione della documentazione amministrativa – del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 21 – Pubblicazione dei risultati

1. L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “Non Promosso” nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

Art. 22 – Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia nelle istituzioni scolastiche statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l’istituto prescelto.
4. In caso di destinazione a diverso istituto, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la domanda di esame al Direttore generale regionale effettuano e documentano il versamento all’istituto successivamente alla definizione della loro sede d’esame.

Art. 23 – Validità dei diplomi

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

Art. 24 – Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 25 – Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Art. 26 – Esami nella regione Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano

1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20/bis, della legge 15/3/1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/1998, n. 52.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della provincia n. 14 del 7/4/2005, avente per oggetto: “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.

Art. 27 – Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

(omissis)