Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2012

Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n.41

O.M. 5 maggio 2012, n. 41: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012.

Ordinanza Ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

    VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
    VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
    VISTO l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
    VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;
    VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
    VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
    VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;
    VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
    VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;
    VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
    VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;
    VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;
    VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 “Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
    VISTO il D.M. 20 gennaio 2012, n. 12, “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2011/2012”;
    VISTO il D.M 20 gennaio 2012, n. 13, “Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2011/2012 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;
    VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;
    VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
    VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
    VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
    VISTO l’art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art. 1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
    VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
    VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 68 dell’1-8-2011 sul calendario scolastico nazionale per l’anno scolastico 2011/2012;
    VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
    VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;
    VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
    VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;
    VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;
    VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;
    VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;
    VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;
    VISTA la C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011;
    VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
    VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
    VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
    VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;
    VISTA la nota prot. n. 236 del 14 gennaio 2010;
    VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 87- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 15, comma 6 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
    VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;
    VISTO il D.M. 18 gennaio 2011, n. 4;
    VISTO il D.M. 22 novembre 2010, n. 91, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;
    VISTA la C.M . 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell’anno scolastico;
    VISTA la Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
    VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
    VISTO il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;
    VISTA la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;
    VISTA la Nota prot. 1749 del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
ORDINA
ART. 1 – INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per l’anno scolastico 2011/2012, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2012.
ART. 2 – CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all’esame di Stato:
a.      gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
b.     gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122);
c.      alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d.     gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122);
e.      nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.
Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell’elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l’assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato.
L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.
In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”.
2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n. 653 e dell’art. 37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di licenza di maestro d’arte, atteso il regime transitorio che caratterizza attualmente la disciplina delle qualifiche professionali, si ritiene necessario fare ancora riferimento alla regolamentazione degli esami medesimi, così come prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001, n. 90.
4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate.
5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
6. L’esito della valutazione,
  • se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
  • se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
  • Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
    Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
  • I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
    Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all’articolo 15, comma 6, del D. Lgs n. 226/2005 saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
9. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2011/2012) per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009, n. 122, art .6, comma 2 e art. 14, comma 3; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).
La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).
13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”. Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012.
Art. 3 – CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a.      compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b.     siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c.      compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d.     siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
e.      abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a.      compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b.     siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’età;
c.      compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d.     siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e.      abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame.
Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”, che sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:
  • la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione.Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l’esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
6. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità e di lstituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.
7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
8. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione Europea, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.
10. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art. 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).
11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.
14. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate (es. P.N. I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
ART. 4 – SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.
6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 – comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita – presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
8. In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla C.M. n. 95 del 24-10-2011, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, ai sensi della succitata circolare, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.
Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.
9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.
10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda. L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.
11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.
12. Il Capo dell’Istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all’Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.
14. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.
15.1. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
15.2. In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:
·        alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
·        alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.
Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.
Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest’ultimo reperirà i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.
Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
ll Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.
16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
17. Effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica
17.1. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17.2. Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:
a.     nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).
b.    nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.
20. Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunità
20.1. Presentazione delle domande
Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di comunità”) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.
20.2. Modalità di assegnazione
Il Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n. 85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n. 90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
20.3. Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1.    ITAS con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
2.    ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
3.    altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
·        la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
·        la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
·        la materiale capienza dei locali.
Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.
20.4. Programma d’esame
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).
20.5. Diplomi e certificazioni
Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: “Solo sede d’esame”.
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITÀ.
21. Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2011. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all’art. 22.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2012.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2012. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.
Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
4. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 10, devono essere state presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2012.
5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2012; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.
6. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame – cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2011.
8. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2011/2012 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell’accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.
Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7 – ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.
3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all’ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al comma 1.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
6. L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.
7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
12. L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8 – CREDITO SCOLASTICO
1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, dal corrente anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo (art. 1 del DM n. 99/2009).
Per l’esame di Stato 2011/2012, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle, allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323), deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009. Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 20, comma 5.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 10, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.
Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2011/2012, la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.
6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame.
Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n. 99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.
11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.
13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.
16. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.
17. Nella Regione Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.
Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).
ART. 9 – CREDITI FORMATIVI
1. Per l’anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2012 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. è ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.
ART. 10 – COMMISSIONI D’ESAME
1. Per l’anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, – in applicazione della legge 11-1-2007, n. 1 – concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall’articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 11 – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione.
7. Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.
8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.
ART. 12 – DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 18 giugno 2012 alle ore 8, 30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2011/2012 è il seguente:
  • prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2012, ore 8.30;
  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 21 giugno 2011, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
  • terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2012, ore 8.30: ciascuna commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.
  • quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2012, ore 8.30. Tale prova si effettua:

    • nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
    • nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca;
    • nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. È altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
11. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:
  • titolo dell’argomento;
  • esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
  • esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;
  • esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, giovedì 5 luglio, alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d’esame.
ART. 13 – RIUNIONE PRELIMINARE
1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5 . Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a.      elenco dei candidati;
b.     domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;
c.      certificazioni relative ai crediti formativi;
d.     copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e.      per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f.       per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
g.      documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella regione Lombardia, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e);
h.     documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;
i.        eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);
j.       per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempesti va comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.
7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all’art. 8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14 – PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
ART. 15 – PROVE SCRITTE
1. Per l’anno scolastico 2011/2012 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2011/2012.
2. Per l’anno scolastico 2011/2012, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2011/2012, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, giapponese, russo.
Nell’indirizzo d’ordinamento dell’istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.
Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.
4.1. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell’ambito dell’area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo.
Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni).
Laddove si proceda, a norma dell’ art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.
Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.
4.3 Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l’art. 4 del D.M. n. 429/2000.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
11. Per l’anno scolastico 2011-2012, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.
ART. 16 – COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.
Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso art. 3. comma 4).
4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.
8. La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.
ART. 17 – ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2
ART. 17 BIS – ESAME DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI DSA
1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, – considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
ART. 18 – ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19 – VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART. 20 – VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.
5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a.      abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b.     abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009, n. 99).
Anche al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n. 99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).
· Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012 (a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art. 4, comma 6, D.M. n. 99/2009), la commissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano perciò riportato:
  • negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);
  • il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6, D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009).
Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione – è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n. 99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art. 3, comma 4 DM n. 99/2009).
6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
7. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.
8. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell’Académie di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l’attestazione, di cui al modello allegato.
9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.
10 bis. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a pubblicare sul sito Internet dell’Istituto una proposta di griglia di correzione per gli elaborati della prima prova scritta nonché il repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati. L’INVALSI produrrà, inoltre, un riesame , su base campionaria, delle prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la seconda prova scritta riguarda la matematica, anche di quelle di quest’ultima disciplina.
11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L’Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l’andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.
12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati – a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>.
Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di Stato, di cui all’art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.
ART. 21 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122).
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
3. Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4, e 17 bis, comma 2, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
4. L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’Istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.
5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.
ART. 22 – VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO
1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
ART. 23 – VALIDITA’ DEI DIPLOMI
1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
ART. 24 – ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 25 – TERMINI
1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
ART. 26 – ESAMI NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005, avente per oggetto: “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.
ART. 27 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2. Per la prossima sessione dell’esame Stato, è stato previsto un progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un “referente di sede”. In sede di prima applicazione, comunque, saranno predisposte adeguate misure cautelative e alternative per garantire il regolare svolgimento degli esami.
A riguardo, con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite dettagliate istruzioni.

Roma, 11 maggio 2012
 
IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO