Ordinanza ministeriale 09 marzo 1995, n.80
Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80: “Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado”.
(omissis)
Art. 37 – Disposizioni generali
l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla
valutazione per tale insegnamento.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
(omissis)
Autore:
Ministero della Pubblica Istruzione
Dossier:
Scuola e Religione, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Scrutini, Alunni, Insegnanti di religione, Consiglio di classe, Giudizi motivati
Natura:
Ordinanza ministeriale