Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2010

Ordinanza ministeriale 05 maggio 2010, n.44

O.M.  5 maggio 2010, n. 44: "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010"

(omissis)

ART. 8
CREDITO SCOLASTICO

(omissis)

12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009.
I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

(omissis)