Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Gennaio 2011

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26170

Cassazione civile,  Sezione Tributaria, ordinanza 27 dicembre 2010, n. 26170: "Enti ecclesiastici ed esenzione ICI".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D'ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da: Comune di Genova, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te  dom.to in Roma, al viale G. Cesare n. 14/4, presso lo studio  dell'avv. PAFUNDI GABRIELE, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente  all'avv. Edda Odone, giusta procura in atti;
– ricorrente –

contro

P.I.F.M.S., in persona del  legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell'avv. PARDO LUCA, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all'avv. Massimo Coccia, giusta procura in atti;
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 9/2008/13 depositatali 31/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/11/2010 dal Consigliere Relatore Doti Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DESTRO, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.I.F.M.S., contro il Comune di Genova è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Genova n. 240/5/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2001.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 17/11/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La contro ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il Comune assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello da esso ricorrente formulata.
Con secondo motivo il Comune assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la CTR non avrebbe rilevato la inammissibilità dell'appello perchè privo di specifiche doglianze avverso la decisione gravata.
Entrambe le censure sono inammissibili stante la mancata produzione dell'atto di appello, unitamente al deposito del ricorso; ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, infatti il ricorrente è tenuto, a pena d'improcedibilità, a depositare insieme al ricorso "gli atti processuali…. sui quali il ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009; Sez. 5. Ordinanza n. 24940 del 26/11/2009);
Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, laddove la CTR ha escluso dall'imposizione ICI 2000 l'immobile adibito all'esercizio di scuola privata a pagamento gestita da un ente ecclesiastico.
La censura è fondata. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i cit. riguarda gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). Nell'introdurre l'imposta comunale sugli immobili, il legislatore ha voluto che queste attività di carattere religioso, o, in ogni caso, strettamente connesse a quelle propriamente religiose, fruiscano dello stesso trattamento di favore previsto per le altre attività, culturali, assistenziali, ecc, indicate al D.Lgs. n. 504, art. 7, lett. i). Alle attività commerciali o a fini di lucro, previste dall'art. 16, alla lett. b), quale quella in esame, di contro, il legislatore fiscale non ha riservato un trattamento di esenzione ai fini dell'I.C.I. (Cass. Sentenza n. 4573 del 05/03/2004).
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo, come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24500 del 20/11/2009; Cass. Sent. 14530 del 16/6/2010).
Tali principi non risultano osservati dalla decisione impugnata che va pertanto cassata, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010