Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Marzo 2014

Ordinanza 26 febbraio 2014, n.4536

Corte di Cassazione. Sezione VI Civile. Ordinanza 28 febbraio 2014, n. 4536: "Matrimonio concordatario: esclusione da parte di uno dei coniugi del bonum matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà".

(omissis)

In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale tra M.A. e L.R.M.M., la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 20 giugno 2011, rigettava la domanda.

Ricorre per cassazione M.A.
Non ha svolto attività difensiva la L.

Il Giudice a quo rigetta la domanda congiunta di delibazione, adducendo un impedimento di ordine pubblice relativo alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
E' bensì vero che la delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, è in contrasto con l'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stato pertanto conosciuta dall'altro coniuge. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che tale principio, benchè inderogabile, è da ricollegarsi al valore individuale appartenente alla sfera di disponibilità del soggetto, rivolto a tutelare tale valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, cui deve essere riconosciuto il diritto di scelta circa la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte; conseguentemente la delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, ove la predetta esclusione, rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di entrambi i coniugi (tra le altre, Cass. n. 14906 del 2009).
Va pertanto accolto il ricorso; cassata la sentnza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà ai principi suindicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 10 dicembre 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 febbraio 2014.