Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Dicembre 2003

Ordinanza 21 settembre 1995, n.149

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Ordinanza 21 Settembre 1995, n. 149

(omissis)

Come si evince dalla narrativa, la questione di costituzionalità riguarda la norma di cui all’art. 4 comma primo della legge 30 dicembre 1996, n. 943, nella parte in cui non consente al cittadino extracomunitario il soggiorno in Italia per ricongiungersi con il figlio, qualora questi non sia inserito in una famiglia legittima.

Sulla portata della menzionata norma non vi possono essere dubbi, in quanto il termine “coniuge” in essa contenuto fa pacificamente riferimento ad un vincolo matrimoniale legittimo, vale a dire riconosciuto dall’ordinamento.

Ne discende come la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, disposta con l’atto gravato, risulta conforme alla normativa citata. Da qui discende la rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto il provvedimento impugnato, immediatamente lesivo dei diritti della ricorrente, appare fondato appunto sul citato art. 4 comma primo della citata legge n. 943 del 1986.

(omissis)

La suaccennata questione di costituzionalità dell’art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986 n. 943 appare a questo Collegio non manifestamente infondata.

La norma, ancorché inserita in una legge relativa al collocamento a trattamento dei lavoratori extracomunitari, presente l’ulteriore scopo di favorire la riunificazione della famiglia. Senonché appare contrastante con tale finalità la limitazione, contenuta nella norma, del ricongiungimento ai soli figli nati in un rapporto di coniugio, con ciò discriminando sostanzialmente tra i figli nati nel matrimonio e quelli fuori e ponendosi in contrasto con gli articoli 30 e 31 della Costituzione. In sostanza la norma limita il diritto e dovere dei genitori di educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, e correlativamente limita il diritto dei figli ad essere accuditi da entrambi i genitori. Inoltre tale disposizione contrasta con la speciale protezione dell’infanzia, garantita anch’esse dalla Costituzione, in specie del citato art. 31.

Inoltre, ad avviso di questo Collegio, la norma contrasta altresì con l’art. 10 della Costituzione, che garantisce una protezione allo straniero e lo tutela in conformità ai trattati internazionali, tra cui assume particolare rilievo nel caso in esame la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, firmata in data 4 novembre 1950 (ratificata dall’Italia il 26 ottobre 1955 sulla base della legge 4 agosto 1955 n. 648) ed in particolare l’art. 8.

Del pari importante nella fattispecie in esame appare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, datata a New York il 20 novembre 1959, ed in particolare il principio sesto.

(omissis)

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio e rimette gli atti della Corte costituzionale per l’esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma della legge 30 dicembre 1986 n. 943, nella parte in cui non consente il ricongiungimento ad un figlio minore di un cittadino extracomunitario non legato all’altro genitore da vincolo di coniugio, per contrasto con gli artt. 10, 30 e 31 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.