Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Luglio 2006

Ordinanza 20 marzo 1970

Pretura di Frosinone. Ordinanza 20 marzo 1970: “Vilipendio della religione cattolica e tutela del sentimento religioso dei cittadini professanti altra religione”

Pret. Vacca

Con denuncia del 3 marzo 1969 il nucleo radiornobile dei carabinieri di Frosinone, riferiva che V. A., in luogo pubblico ed in presenza di più persone, aveva bestemmiato escla¬: Porco Dio, Porca Madonna”.
Veniva emesso decreto penale di con danna nei confronti del V. che ritualmente proponeva opposizione. Tratto a giudizio di questo pretore per rispondere del reato di cui all’art. 504 del codice penale all’odierno dibattimento la difesa dell’imputato, in via preliminare, ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art. 724 del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione.
La rilevanza della questione sollevata non può porsi in dubbio, dovendo, il V., rispondere proprio della fattispecie prevista dall’art. 724 del codice penale.
E’ pacifico in giurisprudenza e dottrina che l’art. 724 del codice penale punisce esclusivamente coloro che bestemmiano contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerate nella religione cattolica, e ciò In virtù dell’art. 1 del trattato del febbraio 1929 concluso tra la Santa Sede e l’Italia, che, richiamando l’art. i dello statuto Albertino, riconosce e riafferma che la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
Ad avviso di questo giudicante la tutela penale della detta contravvenzione e diretta ad assicurare il rispetto del sentimento religioso della collettività cattolica che si ritiene, giustamente, non debba essere turbato, dall’altrui leggerezza o cattiva educazione.
Che tale sia la tutela penale dell’art. 724 del codice penale, lo si evince chiaramente dalla sua collocazione nel capo II, titolo I, lib. III del codice penale tra contravvenzioni concernenti la polizia dei Costumi.
D’altro canto che la detta norma non sia diretta a tutelare la religione cattolica bensì solo, il sentimento religioso dei cittadini cattolici, lo si rileva sia daI fatto che avvenga pubblicamente sia in quanto le norme poste a tutela della religione dello Stato sono comprese nel titolo IV, cap. I, del codice penale, che prevedono punizioni ben più severe della semplice ammenda, nei confronti di coloro che offendono la religione dello Stato.
Né può ritenersi per la configurazione del delitto di vilipendio sia richiesto qualcosa in più della semplice invettiva o parole oltraggiose o contro la Divinità, essendo pacifico in giurisprudenza che, nella nozione di vilipendio è compresa, non solo l’ingiuria particolarmente qualificata, ma ogni ingiuria ed ogni manifestazione atta a significare disprezzo (per tutte Cass. 22 ottobre 1954). Appare ovvio pertanto che l’art. 724 del codice penale punisce non colui che bestemmiando intenda dileggiare la religione cattolica tramite i suoi Simboli, ma solo il soggetto che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, inveisce contro la Divinità o i Simboli della religione da costoro professata.
Orbene stabilito che soggetto della tutela penale della previsione legislativa di cui all’art. 724 del codice penale è il sentimento religioso dei cattolici, appare senza ombra di dubbio che la norma opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini, se è vero come è vero che, punendo la bestemmia contro la Divinità ed i Simboli della sola religione dello Stato, essa, mentre tutela il sentimento religioso del cittadino cattolico, lascia indifeso — sotto questo aspetto — il sentimento religioso dei cittadini professanti altra religione diversa dalla cattolica, ciò specialmente alla luce del dettato costituzionale che garantisce la libertà delle confessioni religiose e la parità tra loro (art. 8 della Costituzione).
Sulla base di quanto schematicamente osservato, si deve ritenere che la norma in questione, si pone in evidente contrasto non tanto con il richiamato art. 8 della Costituzione (sotto questo profilo, peraltro, la Corte costituzionale con sentenza n. 79 del 17 e 30 dicembre 1958 ha già ritenuto la questione di incostituzionalità dell’art. 724 del codice penale manifestamente infondata stante la validità e legittimità della speciale tutela che il legislatore ha inteso accordare alla religione dello Stato), quanto con l’art. 3 della stessa Costituzione, il quale, garantendo l’assoluta eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna possibilità di particolare discriminazione, neppure in riferimento al tipo di religione professata, non consente evidentemente che in virtù di una norma come quella dell’art. 724 del codice penale si tuteli il sentimento religioso del cittadino cattolico e non si tuteli, invece, il sentimento religioso di altro cittadino, professanti religione diversa.
Deve concludersi, quindi, per la sospensione del presente processo ed il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

p.q.m.

Il pretore di Frosinone sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 724 del codice penale in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.