Ordinanza 15 marzo 2006, n.1502
TAR Lazio – Sez. III quater. Ordinanza n. 1502/2006.
Visto il ricorso 810/2006 proposto da:
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA – (FLC-CGIL), rappresentato e difeso da: Buccellato Avv. Fausto e Barsanti Mauceri AVV. Isetta, con domicilio eletto in Roma, Viale Anegelico, 45 presso Buccellato Avv. Fausto
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso la sua sede
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della Circolare Ministeriale n. 84/05 recante le linee guida per la definizione e l’impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
– di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dela Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2006 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che la precedente ordinanza di questo Tribunale (n. 741/06) ha valenza erga omnes anche per quanto attiene all’insegnamento della religione; che la nota impugnata con i motivi aggiunti utilizza una formula ambigua che consentirebbe di vanificare l’ordine di questo Giudice; che, pertanto deve essere chiarito come il riferimento all’art. 309 del T.U. non consenta di ritenere che si possa continuare a redigere la parte del “portfolio” relativa alla religione, già sospesa da questo Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2006.
Mario Di Giuseppe Presidente
Carlo Taglienti Consigliere, relatore
Depositata in Segreteria il 15 marzo 2006.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Competenze, Religione, Scuola, Insegnamento, Portfolio
Natura:
Ordinanza