Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422
TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA
SEZIONE TERZA QUATER
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 14 Giugno 2006
Visto il ricorso 10497/2005 proposto da: D.B. M.T. rappresentato e difeso da: MARTUCCELLI CARLO
con domicilio eletto in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI,9 presso MARTUCCELLI CARLO
contro
– MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
– CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI DI CASERTA
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO, domiciliataria ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
e nei confronti di […]
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della graduatoria regionale per la Campania relativa al concorso a posti di insegnante di religione cattolica;
– di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI DI CASERTA
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, […], UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 14 giugno 2006 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto:
1) il controinteressato eccepiente non ha documentato la anteriore piena conoscenza, da parte della ricorrente, per cui, nel dubbio, appaiono prevalenti le esigenze della effettività della tutela giurisdizionale;
2) il ricorso appare prima facie fondato in quanto non vi sono dubbi sulla validità, ai fini della qualificazione, del titolo di studio (“Diploma di Specializzazione in Pedagogia Religiosa”) conseguito dalla ricorrente e specificamente indicato dalla stessa nella domanda al n. I a pag. 5/13.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2006.
Mario Di Giuseppe Presidente
Umberto Realfonzo Consigliere, relatore
Depositata in segreteria il 15.6.2006
Autore:
Tribunale Amministrativo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Insegnamento, Insegnanti di religione, Graduatorie, Titoli di qualificazione professionale, Concorso riservato per titoli ed esami, Diploma di specializzazione in pedagogia religiosa
Natura:
Ordinanza