Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Dicembre 2015

Ordinanza 13 novembre 2015, n.1483

TAR Lombardia. Sezione IV. Ordinanza 13 novembre 2015, n. 1483: "Milano: accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento avente ad oggetto l'assegnazione provvisoria di immobili di proprietà comunale per il loro utilizzo per finalità religiose".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro 2425 del 2015 proposto da

Associazione Bangladesh Cultural & Welfare Association, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Decio e Giovanna Lenti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Filippo Corridoni, 11;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sabrina Maria Licciardo, Danilo Parvopasso, Sara Pagliosa, ed Emilio Luigi Pregnolato, con domicilio eletto in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti di
Casa della Cultura Musulmana, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria Battistini, con domicilio eletto in Milano, Piazza Amendola, n. 3;
Centro Islamico di Milano e Lombardia; non costituito in giudizio

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della determinazione dirigenziale n. 0934/2015 della Direzione centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute del comune di Milano (PG n. 494635/2015 del 16.9.2015), affissa in data 21.9.2015 all'Albo Pretorio, avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria degli immobili di cui all'avviso pubblico di selezione ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 2010 del 10.10.2014” , della nota PG n. 505408/2015 recante “Assegnazione provvisoria in uso di immobili di proprietà comunale per il loro utilizzo per finalità religiose e ulteriori attività sociali e culturali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 934 del 16.9.2015 lotto 2”, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che, con la citata determinazione dirigenziale n. 934/2015 “l’immobile di Via Esterle è stato provvisoriamente aggiudicato alla Casa della Cultura Musulmana, nonché per la declaratoria di illegittimità, e per il conseguente annullamento, o eventuale disapplicazione, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ed in particolare, dell’avviso pubblico per assegnazione in uso di immobili comunali per il loro utilizzo per finalità religiose e per ulteriori attività sociali e culturali approvato dal Comune di Milano – Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, in data 29.12.2014, mediante Determinazione Dirigenziale n. 1524, nella parte in cui detto Avviso, al paragrafo 6 (modalità di presentazione delle istanze di partecipazione) dispone che “non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione in presenza di contenziosi o morosità o occupazioni abusiva o senza titolo relativi a beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale”.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Casa della Cultura Musulmana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso

che in base a quanto previsto nell’art. 6 dell’avviso di gara, le domande di partecipazione non sarebbero state prese in considerazione “in presenza di contenziosi o morosità o occupazioni abusiva o senza titolo relativi a beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale”;
che il provvedimento impugnato, in applicazione della predetta clausola, ha escluso l’attuale ricorrente, poiché la stessa, in data 10.6.2015, ha presentato il ricorso R.G. n. 1488/15, avverso un atto emanato dal Comune di Milano.

Dato atto

che in particolare, detto giudizio R.G. n. 1488/15, è finalizzato all’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente ha contestato alla ricorrente l’improprio utilizzo a luogo di culto dei locali siti in Via Cavalcanti 8, di proprietà della società S.A.C. S.r.l., in assenza del titolo prescritto dalla normativa vigente, ed in considerazione di ristrutturazioni finalizzate a tale destinazione;
che il citato giudizio R.G. n. 1488/15 è stato avviato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura impugnata, datata 26.2.2015, e che il legale della ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio, ha depositato un atto di rinuncia al medesimo.
Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris
in primo luogo, poiché il tenore letterale della precitata clausola era inequivoco nel precludere la partecipazione ai concorrenti che avessero contenziosi relativi a “beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale”, laddove quello intentato dalla ricorrente ha invece ad oggetto un bene di proprietà di un privato;
secondariamente, poiché la ricorrente, al momento della domanda di partecipazione alla procedura impugnata, non aveva ancora avviato detto contenzioso, che comunque, come detto, è stato successivamente rinunciato;
in ogni caso, poiché le clausole della lex specialis che precludono la partecipazione ai concorrenti che hanno contenziosi in atto con l'amministrazione comunale, oltre a violare il principio di tassatività delle cause di esclusione dettato in materia di appalti pubblici, si pongono altresì in aperto contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, e proporzionalità, pacificamente applicabili anche nella procedura impugnata, atteso che la semplice esistenza di un contenzioso in atto non è di per sé indice di inaffidabilità, potendosi peraltro la lite chiudersi in favore del concorrente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15.1.2013 n. 313).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti in epigrafe impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7.4.2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)