Ordinanza 13 maggio 2010, n.2010/00186
Comune di Crema
Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi
Ordinanza n. 2010/00186 del 13/05/2010
Oggetto: ANTI ACCATTONAGGIO
IL SINDACO
Viste
le ripetute segnalazioni della Polizia Locale circa il disagio creato alla cittadinanza dai soggetti che esercitano attività di accattonaggio, anche sotto forma di commercio abusivo su aree pubbliche;
Considerato
che spesso, nelle piazze e nelle aree soggette a sosta a pagamento, i citati soggetti assumono anche comportamenti di “posteggiatori abusivi”, inducendo i cittadini ad eludere l’utilizzo dei parcometri;
Considerato altresì
che più volte verbalmente e con esposti scritti i cittadini hanno lamentato da parte di tali soggetti atteggiamenti di insistenza ed arroganza finalizzati ad ottenere denaro e sfocianti anche in fastidiosi contatti fisici, che hanno provocato accentuati momenti di disagio;
Preso atto
che dalla citata segnalazione della Polizia Locale si evince che tali comportamenti hanno provocato a volte in momenti di alterco con i cittadini, tali da richiedere l’intervento di pattuglie della Polizia Locale;
Considerato altresì
che tali atteggiamenti messi in atto dai soggetti che esercitano l’accattonaggio sono talvolta occasione per agevolare attività illecite, insinuano nella cittadinanza una sensazione di insicurezza e disagio, ledono l’immagine della città e inducono i cittadini a frequentare con minor serenità i luoghi citati;
Visto altresì
che l’accattonaggio spesso si accompagna all’illecito sfruttamento di minori, disabili, anziani, nonché animali di affezione, o viene comunque praticato mediante il ricorso a mezzi fraudolenti per suscitare l’altrui pietà;
Atteso
che tale fenomeno si verifica in particolar modo in zone sensibili della città, quali l’area e il parcheggio antistanti il Tribunale e l’Ospedale Maggiore, gli istituti di cura, gli istituti scolastici, i luoghi di culto, i cimiteri cittadini e i supermercati;
Preso atto inoltre
che tutto quanto sopra ha creato molto spesso, nelle aree sensibili della città sopra citate, anche alcuni problemi alla circolazione pedonale e automobilistica;
Visto
l’articolo 6, comma 4 del D.L. 23 maggio 2008, n 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” che attribuisce al Sindaco la competenza di assumere provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare inconvenienti che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto
il Decreto del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco”, ed in particolare l’articolo 1 che così recita
“per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza e la coesione sociale ”
e l’articolo 2 che prevede l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare
“… d) le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità pubblica o che alterano il decoro urbano,
in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione di strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”;
Vista inoltre
la Legge 24 novembre 1981 n. 689
Visto infine
l’articolo 54 del DLgs 267/2000 “Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale”;
DISPONE
il divieto di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo che rechi disturbo e sia fonte di molestie ai cittadini, in ogni spazio del territorio comunale pubblico o aperto al pubblico, con particolare riferimento alle seguenti aree:
– zone e parcheggi antistanti l’Ospedale Maggiore, gli Istituti di cura e il Tribunale in via Libero Comune
– zone e parcheggi antistanti i cimiteri cittadini
– zone e parcheggi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
– zone e parcheggi antistanti i luoghi di culto
– zone e parcheggi antistanti i supermercati
Ferme restando le altre eventuali sanzioni di legge, le violazioni al precetto di cui al punto 1 del presente provvedimento saranno punite con:
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (pagamento in misura ridotta previsto in € 50,00);
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto delle violazioni e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività di accattonaggio, come disposto dall’articolo 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo13 della citata L. 689/81.
Per l’accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso, in via gerarchica, al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71;
ricorso straordinario al capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a SE il Prefetto con protocollo generale n. 12642/2010 dell’11 maggio 2010.
La presente ordinanza sarà affissa per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune di Crema e trasmessa alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine.
13/05/2010
IL SINDACO Bruno Bruttomesso
Dossier:
Libertà religiosa, Italia, Immigrazione
Nazione:
Italia
Natura:
Ordinanza